Argomento:
ProcedimentiSezione:
Adunanza Plenaria
(Cons. St., Ad. Plen, 13 settembre 2022, n. 14)
Stralcio a cura di Aniello Iervolino
1.Con l’ordinanza -OMISSIS-, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha deferito a questa Adunanza Plenaria i seguenti quesiti:
a) come vada individuato il dies a quo dell’avvio del procedimento disciplinare di stato nell’ipotesi di giudicato parziale;
b) qualora il dies a quo si riferisca al passaggio in giudicato della decisione parziale, se il termine vada individuato:
b1) nella data in cui l’amministrazione venga a conoscenza della sentenza di merito e del ricorso per Cassazione, da cui desumere che alcuni capi non sono stati impugnati e dunque sono passati in giudicato,
b2) ovvero nella data in cui l’amministrazione venga a conoscenza della sentenza di merito e del dispositivo della decisione della Cassazione,
b3) ovvero ancora nella data in cui l’amministrazione venga a conoscenza della sentenza di merito e della sentenza integrale della Cassazione.
[…] 8. L’Adunanza Plenaria ritiene che il procedimento disciplinare debba essere instaurato o riaperto, ai sensi degli artt. 1392, co. 3, e 1393, co. 4, d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza, integrale e certa, della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale, non assumendo alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo, il passaggio in giudicato di precedenti sentenze con riferimento a singoli capi di imputazione.
La prima questione sottoposta a questa Adunanza Plenaria attiene “alla individuazione del dies a quo per l’avvio del procedimento disciplinare in caso di impugnazione parziale di una sentenza penale, e cioè se lo stesso debba riferirsi ai giudicati parziali, ovvero all’ultimo giudicato”.
Nel caso di specie, come si è innanzi esposto, una sentenza di Corte di Appello ha:
i) dichiarato non doversi procedere per prescrizione per taluni reati (-OMISSIS-);
ii) assolto l’imputato perché il fatto non sussiste per altri due reati (altra -OMISSIS- e altro -OMISSIS-);
iii) condannato l’imputato per il reato di -OMISSIS- ad anni otto di reclusione.
Questo capo della sentenza è stato impugnato dall’imputato con ricorso per Cassazione, la quale ha annullato la sentenza di condanna. Infine, altra Sezione della Corte di Appello ha assolto l’imputato anche dal reato di -OMISSIS- perché il fatto non sussiste.
Oggetto del procedimento disciplinare [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login
inizio