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La sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso non può determinare lo scioglimento automatico dell'unione civile perché viola il diritto inviolabile alla propria identità

Argomento: Delle persone e della famiglia
Sezione: Corte Costituzionale

(Corte Cost., 22 aprile 2024, n. 66)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

“3.1.1.- Il rapporto coniugale si configura come un vincolo diverso da quello che ha fonte nell'unione civile, e non può essere ad esso assimilato perché se ne possa dedurre l' impellenza costituzionale di una parità di trattamento. Matrimonio e unione civile trovano differente copertura costituzionale, essendo il primo, inteso quale unione tra persone di sesso diverso, riconducibile, nella giurisprudenza di questa Corte, all'art. 29 Cost. (sentenze n. 170 del 2014, punto 5.2. del Considerato in diritto; n. 138 del 2010, punto 9 del Considerato in diritto), e la seconda alle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost., all' interno delle quali l' individuo afferma e sviluppa la propria personalità (sentenze n. 269 del 2022, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010). 3.1.2.- I due istituti rappresentano, dunque, fenomeni distinti, caratterizzati da differenti panorami normativi. […]3.1.4.- Può affermarsi, in definitiva, che, alla stregua della ricognizione della regolamentazione dei due istituti in esame, il vincolo derivante dalla unione civile produce effetti, pur molto simili, ma non del tutto coincidenti e, in parte, di estensione ridotta rispetto a quelli nascenti dal matrimonio, e ricompresa nel più ampio spettro di diritti ed obblighi da questo originati. La questione relativa alla dedotta ingiustificata disparità di trattamento tra coppie coniugate ed unite civilmente non è pertanto fondata per l'obiettiva eterogeneità delle situazioni a confronto. 4.- È, invece, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della L. n. 76 del 2016, sollevata in riferimento all'art. 2 Cost. L'unione civile costituisce una formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria personalità, connotata da una natura solidaristica non dissimile da quella propria del matrimonio, in quanto comunione spirituale e materiale di vita, ed esplicazione di un diritto fondamentale della persona, quello di vivere liberamente una condizione di coppia, con i connessi diritti e doveri. La coppia unita civilmente, in ragione dell'automatico scioglimento del vincolo (art. 1, comma 26, della L. n. 76 del 2016), quale esito del percorso di transizione sessuale di uno dei suoi componenti previsto dalla L. n. 164 del 1982 (artt. 1 e 4), ove manifesti la volontà di conservare il rapporto nelle diverse forme del legame matrimoniale, va incontro comunque, nel [continua ..]

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