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Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cc: il Comune risponde anche in presenza di giudicato penale che assolve il suo dipendente

Argomento: Responsabilità civile
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 19 settembre2024, n. 25200)

stralcio a cura di Giovanni Pagano

“5.2 (…) Sostiene l'erroneità della statuizione impugnata per non aver considerato che il giudicato di assoluzione del Comune e dei suoi organi, ha effetto preclusivo nel giudizio civile quando, come nella specie, contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto. Denuncia che la sentenza penale, divenuta irrevocabile per mancata proposizione di impugnazione delle parti, contiene un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto, in relazione alla mancata responsabilità, per il decesso di G.G., in capo al capo ufficio tecnico del Comune di A ed al responsabile civile del Comune di A. Pertanto, ha errato la Corte territoriale nel rigettare l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato esterno. (…) Il secondo e terzo motivo, congiuntamente esaminati per evidente intima connessione, sono infondati. La colpa dei singoli dipendenti del Comune è completamente irrilevante ai fini del titolo di responsabilità di quest'ultimo, la quale è pressoché obiettiva e prescinde dalle condotte negligenti di chicchessia. Del resto, in materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l'assoluzione dell'imputato non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità materiale. Il ricorrente non può dolersi del diverso approdo cui è pervenuta la sentenza penale, non ravvisandosi alcuna interferenza tra il giudizio penale e quello civile, giusta l'art. 652 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha chiarito che l'accertamento del reato è stato operato sulla scorta di un criterio valutativo delle risultanze probatorie più restrittivo rispetto a quello cui è tenuto ad attenersi il giudice civile. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa sia stato provato e, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, sempreché la parte nei cui confronti l'imputato intende farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo penale, (…). Ebbene nel caso di specie, nel [continua ..]

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