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La prova del danno per la perdita del rapporto parentale ai fini del risarcimento

Luigi De Felice

            La sentenza n. 2776 del 2024 offre l’occasione, ampiamente colta dalla Terza sezione della Suprema Corte di Cassazione, per approfondire temi attinenti la responsabilità civile in ambito sanitario. In particolare, i Giudici di Piazza Cavour rispondono a due quesiti principali: il primo in merito a quale debba essere la prova, da parte dei congiunti, del danno conseguenza della perdita del parente; ed il secondo riguarda le concause nel decesso e la loro rilevanza ai fini dell’accertamento della causalità materiale.

            In merito al primo quesito, gli spunti offerti dalla Corte prendono le mosse da doglianze della ASL Toscana Centro (Azienda Usl 10) riguardanti il riconoscimento, da parte della Corte d’Appello di Firenze, del danno ai superstiti-resistenti come se fosse in re ipsa, cioè senza che gli eredi avessero provato la sofferenza patita, né alcuna prova – secondo la tesi della ricorrente – del legame affettivo che li univa al loro congiunto. Con altro motivo viene impugnato il capo della sentenza che riconosce i danni morali ed esistenziali. Viene ribadito con fermezza che, in ambo i casi, la prova è ricavabile per presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. – escludendo da questo novero il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze che, come vedremo, rilevano al più nella determinazione del quantum debeatur).

            Al fine di comprendere le ragioni che hanno portato la Corte a confermare il suo orientamento, giova ripercorrere brevi cenni in tema di danno da perdita del rapporto parentale.

            L’uccisione del congiunto provoca un danno “immediato e diretto” (in tal senso, Cass. Civ., sent. 8828/2003) cioè un danno che colpisce in modo immediato persone diverse dal soggetto che perde la vita. Tali danni, di natura patrimoniale, possono concretizzarsi nella duplice forma del danno emergente (si pensi alle spese funerarie, Cass. n. 11684/2014) e lucro cessante.

            A ben vedere, la morte di un congiunto fa sorgere in capo ai superstiti un vero ed autonomo danno iure proprio che trova la sua ratio nell’interesse all’intangibilità degli affetti e nella reciproca solidarietà familiare (interessi di natura costituzionale ai sensi degli artt. 2, 29 e 30 Cost.).

            Potremmo dire, dunque, che così come (in generale) la funzione del risarcimento del danno è quella di individuare qual è il soggetto che meglio può sopportare il costo del danno ingiusto provocato, così (in particolare) la funzione del risarcimento del danno derivante da perdita del rapporto parentale è quella di ristorare il congiunto superstite per l’ingiusta privazione di un legame fondamentale nella sua esistenza a causa del vuoto conseguente alla perdita del soggetto che ha perso la vita.

            In punto di prova del danno da uccisione di un congiunto, la regola di base è quella di cui all’art. 2697 c.c. – regola generale in tema di onere della prova – salvo il ricorso alla prova presuntiva, non di rado utilizzata in questa materia. Infatti, e in giurisprudenza l’opinione è ormai consolidata, la perdita del congiunto fa presumere da sola la conseguente sofferenza morale in capo ai congiunti stretti. Si ammette, dunque, il ricorso alla prova presuntiva, trasferendo sulla controparte l’onere della prova contraria (ex multis, Cass. Civ., n. 10527/2011).

            Si badi bene: non si tratta di un riconoscimento de plano di un risarcimento del danno per il sol fatto che a chiederlo (ed a patirlo) sia il congiunto – casistica tipica del “danno in re ipsa” che, come intuibile, sorge per il sol fatto del verificarsi dei suoi presupposti, senza alcun onere di allegazione – bensì il danneggiato rimarrà comunque tenuto ad allegare e provare tutti gli elementi che possano dimostrare l’entità del pregiudizio e, di riflesso, il Giudice dovrà verificare i profili risarcitori, tenendo conto della regola di cui all’art. 2729 c.c., ai sensi della quale il Giudice può fare ricorso alle c.d. presunzioni semplici in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti.

            Le suddette considerazioni risultano non banali, in quanto la prova acquisita mediante presunzione semplice ha lo stesso valore probatorio della presunzione iuris tantum, la quale non è una prova di “serie B” o comunque di diverso rango rispetto alle altre. Si tratta comunque di una prova che ben può formare il convincimento del Giudice.

            Sarà poi la controparte ad avere l’onere di allegare – sempre mediante presunzioni semplici – circostanze idonee ad assurgere a prova contraria, ovvero fornire allegazioni atte a superare la presunzione della sofferenza interiore (nella giurisprudenza risalente della III Sezione si parla ormai di “sconvolgimento esistenziale”), della mancanza di sofferenza – si pensi al caso in cui sia noto che marito e moglie abbiano una relazione da “separati in casa” (Cass. n. 13546/2006); contrariamente, la Suprema Corte non ha ritenuto adeguatamente soddisfatto l’onere della prova da parte dei genitori di persona deceduta in un sinistro stradale che avevano chiesto il ristoro del danno c.d. esistenziale allegando, a fondamento della pretesa, anche la perdita “del piacere di condividere gioie e dolori col figlio” e dei “riti del vivere quotidiano, quali potevano essere il cinema alla sera, l’alternarsi alla guida della macchina, le vacanze, le telefonate, il caffè appena svegli, la cena” (Cass. n. 10527/2011).

            Nel caso di specie, dunque, la Suprema Corte ha confermato il precedente orientamento (di cui alle pronunce nn. 22937 e 9010 del 2022) ritenendo corretta la decisione impugnata per questa parte, e ricordando che i superstiti fanno parte di quella categoria di soggetti (coniuge, figli, fratelli) che sono assistiti dalla presunzione iuris tantum di aver patito una conseguenza pregiudizievole a causa del decesso del congiunto. Spettava alla Asl, di conseguenza, provare che il decesso del paziente non ha causato alcun pregiudizio risarcibile.  

            L’altra fondamentale questione analizzata riguarda le concause naturali di decesso: la Corte è chiamata a chiarire quale regola debba essere applicata nel giudizio di accertamento della responsabilità in caso di decesso a seguito di perforazione dell’intestino durante una colonscopia – tenuto conto che la CTU aveva rilevato che la condotta dei medici aveva inciso sull’evento morte in misura pari al 50%, mentre per il restante 50% aveva inciso la pregressa condizione di salute del paziente.

            Anche in tal caso, la Corte di Cassazione ritiene corretta la decisione impugnata e conferma il suo precedente orientamento (espresso per la prima volta con la sentenza n. 15991/2011) sostenendo che le cause naturali del decesso rilevino non già in punto di accertamento del nesso di causalità materiale, bensì ai soli fini della determinazione del quantum.

            E’ chiara l’intenzione della Corte di inserirsi in quella corrente che, a partire dalla sent. n. 15991/2011, accoglie il modello di causalità c.d. equitativa-proporzionale, volto al superamento della regola dell’“all or nothing”. Si ammette un adeguamento del quantum risarcitorio nel caso di concomitanza di errore umano (rectius errore dei medici) e causa naturale fermo restando, beninteso, la distinzione tra il caso in cui il danneggiato presenti già prima dell’evento una reale e conclamata patologia tale da rendere prefigurabili le conseguenze – come nel caso di specie, in cui il de cuius presentava, all’esito di colonscopia, “polipi del colon e lesioni dell’intestino” – dal caso in cui risulti portatore di una mera “predisposizione” (caso in cui il Giudice non procederà ad alcuna diminuzione).

            Appare quanto mai utile, in definitiva, riportare l’insegnamento delle S.U. n. 26972/2008 ai sensi del quale “il danneggiante risponde di tutto il danno ma solo del danno cagionato”.

Argomento: Della responsabilità sanitaria
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 30 gennaio 2024, n. 2776)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“(…) 6. - E la questione è la seguente: quale debba essere la prova, da parte dei congiunti, del danno conseguenza della perdita del parente. Nessuno dubita, e nemmeno i giudici di appello, che non si tratti di un danno in re ipsa, cioè di un danno consistente nella mera lesione dell'interesse protetto, e nessuno dubita che invece la perdita del congiunto e risarcibile nella misura in cui abbia prodotto delle conseguenze pregiudizievoli tra i parenti che agiscono in giudizio. E tuttavia, la prova di tali conseguenze è ricavabile per presunzioni dallo stesso rapporto di parentela secondo un principio di diritto affermato da questa Corte nei seguenti termini: “L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”); in tal caso, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. 22937/2022; negli stessi termini Cass. 9010/2022). Ne discende che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di dover presumere l’esistenza di pregiudizi rilevanti, ricavabili dal rapporto di parentela, e va ricordato che si trattava per l’appunto di coniuge, figli e fratelli e dunque di quella categoria di parenti assistiti dalla presunzione iuris tantum di aver patito una conseguenza pregiudizievole a causa del decesso del congiunto, e che competeva dunque alla azienda dimostrare che, a dispetto di quel rapporto di parentela, il decesso del paziente non ha causato nei congiunti che hanno agito in giudizio alcun pregiudizio risarcibile. (…)”

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