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Nulla la clausola che prevede restrizioni all'utilizzatore di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 9 aprile 2024, n. 9429)

stralcio a cura di Fabrizio Cesareo

"1. In data 3 febbraio 2015, Sun World International LLC (di seguito "Sun World") - multinazionale americana titolare di un brevetto europeo sulla varietà vegetale denominata "Sugranineteen" che produce uva rossa da tavola senza semi, commercializzata sotto il marchio registrato "Scarlotta seedless" - stipulò con l'impresa individuale "A.A." - proprietaria di un appezzamento di terreno di 1,8 ettari sito in agro di Acquaviva delle Fonti (BA) - un contratto denominato "Contratto di Affitto con il Produttore di Uva" (d'ora in poi, "il Contratto Principale") con il quale le concesse, a fronte del pagamento di un compenso di euro 855,60, la licenza a prendere in affitto e coltivare 3,100 gemme di Sugranineteen sul proprio terreno. Il suddetto contratto prevedeva, all'art. 2, l'obbligo per la A.A. di ottenere le gemme esclusivamente dai vivai autorizzati Sun World. Tuttavia, in pari data, su richiesta della A.A., le parti stipularono un secondo contratto denominato "Autorizzazione alla propagazione" che, in deroga al citato art. 2 del Contratto Principale, consentiva a quest'ultima di ottenere gemme da un vivaio non autorizzato - l'Azienda Agricola Badessa - facente comunque parte della rete di distribuzione esclusiva Sun World. Il Contratto Principale prevedeva, altresì, all'art. 4, che i frutti prodotti dalle piante in affitto dovessero essere commercializzati da un distributore autorizzato Sun World. In ottemperanza a tale obbligo, la A.A. designò Di Donna Trade Srl quale proprio distributore autorizzato, ma l'intero raccolto del 2016, a dire della prima, fu compromesso dalle forti alluvioni che colpirono la Puglia tra il settembre ed il novembre 2016 e dall'indisponibilità del menzionato distributore a vendemmiare in tempo utile. […] 1.2. Su tali premesse ed avvalendosi della clausola compromissoria di cui all'art. 9.8 del Contratto Principale, in data 16 novembre 2017, Sun World diede impulso ad un procedimento arbitrale presso la Camera Arbitrale di Milano, chiedendo che venisse accertato il grave inadempimento della A.A. per avere quest'ultima commercializzato l'uva "Sugranineteen" al di fuori della rete di Distributori Autorizzati e che, pertanto, venisse dichiarato definitivamente risolto per inadempimento il contratto stipulato inter partes. Domandò, altresì, la condanna di controparte al pagamento di euro 100.000,00 (o eventualmente di quella diversa stabilita secondo equità) a titolo [continua ..]

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