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Risoluzione ex art. 1453 cc del contratto preliminare in presenza di abuso edilizio non sanato

Argomento: Della risoluzione del contratto
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 3 aprile 2024, n. 8749) stralcio a cura di Giovanni Pagano

2.1 (…) la sentenza d'appello ha argomentato il rigetto della domanda di scioglimento del contratto preliminare per inadempimento grave imputabile alla promittente alienante su un artificioso automatismo tra carenza del presupposto affinché potesse operare la condizione risolutiva di cui all'art. 2 del compromesso dell'8 giugno 2006 (con il conseguente scioglimento del preliminare) e difetto dei requisiti per ottenere la pronuncia costitutiva di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. (…), il fatto che non ricorressero le condizioni stabilite da tale art. 2 - secondo cui il contratto si sarebbe inteso sciolto nell’ipotesi di esito negativo del giudizio amministrativo - non implicava che (…), fosse per ciò solo esclusa l'integrazione di un grave inadempimento imputabile alla OMISSIS nel rilascio della certificazione di agibilità per l'uso abitativo contemplato in contratto, rispetto ad un'abusiva variazione di destinazione d'uso, di cui avrebbe dovuto essere accertata la sanabilità alla stregua della situazione fattuale in concreto determinatasi. Nessun dubbio ricorre sul fatto che l’effetto solutorio connesso al mancato ottenimento, entro una determinata scadenza temporale, di un provvedimento amministrativo per ragioni non ascrivibili al comportamento dei contraenti, fosse riconducibile alla mancata verificazione di un evento futuro ed incerto e, conseguentemente, dovesse qualificarsi come condizione risolutiva negativa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20854 del 02/10/2014; Sez. 2, Sentenza n. 22310 del 30/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 17181 del 24/06/2008). Nondimeno, l'azione giudiziale proposta non era mirata all'accertamento della verificazione di tale condizione, il cui mancato avveramento avrebbe dovuto escludere che il preliminare fosse privo di effetti ab origine, senza alcuna ulteriore statuizione. Infatti, gli originari attori OMISSIS avevano agito in giudizio per chiedere, in via principale, l'accertamento della nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto ovvero, in via subordinata, la pronuncia costitutiva di risoluzione del preliminare per gravi inadempienze ascrivibili esclusivamente alla promittente venditrice. E la stessa pronuncia impugnata ha dato atto che, al momento in cui era stata fissata la stipula del definitivo, ossia alla data del 30 ottobre 2006, la promittente venditrice non era in grado di consegnare il certificato di agibilità, [continua ..]

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