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La conclusione dell'affare è presupposto per il diritto alla provvigione dell'agente per tutti i contratti conclusi per effetto del suo intervento

Giuseppe Piccardo

La vicenda in commento trae origine dal ricorso in Cassazione presentato avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva condannato la convenuta, al pagamento di una somma di denaro a titolo di provvigione, in relazione ad una serie di contratti immobiliari, nonché al pagamento di una ulteriore somma a titolo di provvigione in misura ridotta, sulla parte ineseguita di detti contratti.

In particolare, l’agente aveva convenuto in giudizio la preponente, per l’accertamento dell’inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1749 c.c. e per la condanna al pagamento della provvigione ex art. 1748 c.c. per i contratti conclusi dalla preponente stessa con la società che era stata dal medesimo procurata e per quelli non adempiuti ai sensi dell’art. 1748, comma 5 c.c., in forza di un accordo formalizzato mediante atto di transazione intercorso tra la preponente e la società cliente.

Il ricorso in Cassazione che si basava su diversi motivi, veniva cassato con rinvio dai giudici di legittimità che pronunciavano il seguente principio di diritto: “in ogni caso in cui il preponente e il cliente acquisito dall'agente concludano una transazione che comporti che non abbiano ulteriore esecuzione i contratti che avrebbero comportato vendite periodiche in forza delle quali all'agente sarebbe spettata la provvigione, all'agente spetta provvigione ai sensi dell'art. 1748 co. 5 cod. civ. per la parte non eseguita dei contratti, nella misura determinata dagli usi o in mancanza secondo equità”.

La Suprema Corte giungeva a tali conclusioni, contrarie a quelle di parte ricorrente, in primo luogo mediante esclusione del diritto dell’agente alla provvigione sulla transazione conclusa, benché quest’ultima avesse avuto, quale esito finale, un risultato utile alla parte preponente.

Sul punto, infatti, i giudici di legittimità hanno motivato sulla base del disposto del primo comma dell’articolo 1748 c.c., enunciando il principio secondo cui: “la provvigione spetta all'agente per gli affari conclusi durante la vigenza del contratto; il presupposto della conclusione dell'affare è sempre necessario e soltanto a fronte della sua esistenza si pone la questione successiva dell'esecuzione e dell'esito dell'affare”.

Pertanto, secondo gli ermellini, è il conseguimento di un risultato utile dalla transazione conclusa con il cliente procurato dall'agente (consistente, nel caso specifico, nell'importo riconosciuto al preponente a titolo transattivo) che fa sorgere il diritto dell’agente alla provvigione su quell’importo.

Da ciò discende che il diritto alla provvigione dell’agente può derivare solamente dalla conclusione - e dalla successiva esecuzione - dei singoli affari, ma non da esecuzioni parziali o diversi da quelli dedotti in contratto, seppur utili al preponente, in termini economici.

Con ulteriore motivo di ricorso, la ricorrente lamentava il rigetto del motivo di appello incidentale, in forza del quale aveva chiesto il riconoscimento delle provvigioni ai sensi del comma quinto dell’articolo 1748 c.c.

Infatti, ad avviso della ricorrente, la transazione posta alla base della domanda di pagamento della provvigione, avrebbe dovuto essere configurata quale transazione diretta a non dare ulteriore esecuzione ai contratti stipulati dalle parti, così da essere equiparata all'accordo di cui al quinto comma dell’articolo 1748, c.c.

La doglianza si fondava, tra l’altro, sulla qualifica della transazione perfezionata, quale atto ad effetti novativi, da parte del giudice di secondo grado, sul presupposto che si trattasse di un nuovo regolamento di interessi, rispetto a quello precedentemente costituito.

La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso per violazione dell’articolo 1748, comma quinto c.c., ritenendo che al fine del riconoscimento della provvigione in misura ridotta “la disposizione richiede esclusivamente che il preponente e il terzo si accordino per non dare esecuzione in tutto o in parte al contratto”.

Corollario di detta affermazione è la conformità allo schema delineato dalla disposizione di legge sopra citato, dell'ipotesi della transazione avente ad oggetto la risoluzione consensuale dei contratti, sui quali calcolare le provvigioni per l’agente e ciò, a prescindere dalla natura della transazione.

Infatti, ciò che ad avviso della Corte di cassazione deve essere considerato dirimente, nel caso specifico, è la volontà della non esecuzione ai contratti che avrebbero dato luogo alla maturazione della provvigione (“contratto con il quale il preponente e il terzo si sono accordati per non dare esecuzione ai contratti in forza dei quali sarebbe sorto il diritto dell'agente alla provvigione”).

La conclusione dei giudici di legittimità, peraltro, dà un’interpretazione della portata dell’articolo 1748 c.c., quinto comma, laddove pare non limitare il contenuto dell’accordo tra le parti, richiedendo esclusivamente che si tratti di pattuizioni che abbiamo quale conseguenza la non parziale o totale esecuzione del contratto, anche al fine di dirimere una controversia e di tutelare il diritto dell'agente alla provvigione ridotta, che la legge prevede espressamente.

La sentenza in commento è interessante, in quanto, in assenza di precedenti specifici, costituisce una prima utile guida per gli operatori del diritto su questa specifica tematica.

Infine, pare opportuno evidenziare che la soluzione indicata dalla Corte di cassazione salvaguardi, da un lato il principio di causalità tra attività dell’agente e diritto alla provvigione e, dall’altro, conservi detto diritto in termini di proporzionalità, rispetto all’utilità conseguita dal preponente, senza attribuire all’agente utilità non adeguate rispetto alla minore utilità del lavoro svolto a favore del cliente.

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 10 maggio 2024, n. 12816)

stralcio a cura di Fabrizio Cesareo

"1. Merit 90 Snc di A.A. & C. ha convenuto avanti il Tribunale di Prato Capp Plast Srl per ottenerne, previo accertamento dell’inadempimento della preponente agli obblighi di cui agli artt. 1749 cod. civ. e 3 A.E.C. 26-2-2002, la condanna al pagamento della provvigione del 5% sulla somma di Euro 1.000.000,00 percepita dalla convenuta in relazione ai contratti procurati da essa agente con B.B. Firenze Spa, nonché al pagamento della provvigione ridotta ex art. 1748 co.5 cod. civ. sulla parte ineseguita dei predetti contratti n. 23010 del 15-4-2003 e n. 24002 e n. 24003 del 9-12-2003. (…) 3. (…) Merit 90 Snc di A.A. & C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 167 c.p.c." e lamenta che la sentenza impugnata non abbia accolto le due deduzioni sulla mancanza di contestazione specifica alla sua domanda di pagamento della provvigione del 5% sulla somma di Euro 993.141,00; censura la sentenza impugnata per avere dichiarato che la contestazione c'era stata, in quanto nella comparsa di costituzione la contestazione era stata generica; aggiunge che la deduzione circa il fatto di avere ricevuto la somma di Euro 993.141,00 in via puramente transattiva e a titolo di saldo e stralcio della domanda di risarcimento era stata svolta dalla convenuta con riguardo alla domanda proposta ex art. 1749 co.5 cod. civ. relativamente alle provvigioni sulla parte non eseguita dei contratti. Quindi sostiene che la Corte avrebbe dovuto ritenere non contestato il diritto fatto valere da Merit 90 e accogliere la relativa domanda. 1.1. Il motivo è infondato. (…) 2. Il secondo motivo è rubricato "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1748 commi 1 e 4 c.c.". La ricorrente evidenzia che il contratto di agenzia intercorso tra le parti risale al I-12-1994 e prevede la provvigione a favore dell'agente per gli affari diretti e indiretti andati a buon fine, disponendo all'art. 4 che tali sono "le vendite per le qual i la Capp Plast ha già incassato il relativo prezzo", per cui il con tratto è disciplinato dall'art. 1748 cod. civ. nella formulazione anteriore alla legge 65/1999; richiama perciò il principio [continua ..]

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