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Per le donazioni informali tra genitori e figli non vi è obbligo di pagamento dell´imposta
Argomento: Delle imposte di successione e donazione
Sezione: Sezione Semplice
“(…) 2.17 (…) – A. “In tema di imposta sulle donazioni, l’art. 56-bis, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’art. 769 cod. civ., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8%) - pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione - in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (Euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, Euro 100.000 per fratelli e sorelle, Euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap)”
B. “In tema di imposta sulle donazioni, la dichiarazione prevista dall’art. 56-bis, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, al fine dell’accertamento e della sottoposizione all’imposta delle liberalità diverse dalle donazioni (nella specie, di una donazione informale avente ad oggetto il trasferimento, mediante bonifico bancario dal conto corrente del donante al conto corrente del donatario, di attività finanziarie detenute all’estero), può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall’istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227”.
2.18 Ne deriva che il giudice di appello si è sostanzialmente uniformato ai principi enunciati, avendo argomentato che: “L’oggetto del contendere riguarda il trasferimento di liquidità da un conto corrente estero intestato allo zio (C.C.) ad un altro conto corrente estero [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. V, 20 marzo 2024, n. 7442)
stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco
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