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Bando, disciplinare e capitolato speciale d'appalto: gerarchia differenziata all'interno della complessiva documentazione di gara

Argomento: Appalti pubblici
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. St., sez. V, 30 agosto 2022, n. 7573)

Stralcio a cura di Rossella Bartiromo

"In premessa, osserva il Collegio come non sia dubbio che, ai fini dell’affidamento del servizio di manutenzione del verde urbano, non sia richiesto, ai fini della dimostrazione della idoneità professionale, il requisito della iscrizione degli operatori concorrenti all’Albo dei gestori ambientali, sicché correttamente il bando di gara – relativamente alle “condizioni di partecipazione” (punto III.2), non ne faceva alcuna menzione. Del resto, non è inutile soggiungere che una diversa previsione in tal senso si sarebbe posta in contrasto con il principio per cui, ai fini della prefigurazione dei “criteri di selezione”, i requisiti di partecipazione imposti agli operatori economici debbano obbedire ai criteri della “attinenza” e della “proporzionalità”, ad evitare abusiva limitazione dell’accesso concorrenziale alla commessa (cfr. artt. 30 e 83, comma 2 d. lgs. n. 50/2016: da ultimo, sul punto, Cons. Stato, n. 8330/2021). In tal senso, non è arbitrario desumerne, come ha motivatamente ritenuto il primo giudice, che l’inserimento del requisito de quo nel corpo del disciplinare di gara, obiettivamente erroneo, trovasse non disagevole spiegazione nella circostanza che tale documento di gara fosse stato, fino a tempi recenti, utilizzato per l’affidamento unitario del servizio di manutenzione e del servizio di raccolta dei rifiuti, per il quale era normativamente prescritto: un vero e proprio “refuso”. In ogni caso, la questione decisiva riguarda lo scioglimento della (obiettiva) antinomia tra i diversi atti che strutturano la documentazione di gara, che impone di individuare, nel complesso delle prescrizioni imposte ai concorrenti, la regola prevalente. È noto che il bando, il disciplinare e il capitolato speciale d’appalto hanno ciascuno una propria autonomia ed una propria peculiare funzione nell’economia della procedura. Il bando ha, anzitutto, la funzione di rendere edotti i potenziali interessati dell’intendimento della stazione appaltante di contrattare (avendo, sotto questo profilo, funzione indittiva) e, a tal fine, scolpisce, sul piano formale, le “regole fondamentali” della procedura evidenziale (funzione ordinatoria: cfr. artt. 59, comma 5 e 71 d. lgs. n. 50/2016) e predefinisce, sul piano sostanziale, l’oggetto del contratto e le relative [continua ..]

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