home / Archivio / Diritto Amministrativo raccolta del 2021 / Assegno ad personam e componenti laici del CSM

indietro stampa contenuto leggi libro


Assegno ad personam e componenti laici del CSM

Argomento: magistratura
Sezione: Adunanza Plenaria

(Cons. St., Ad. Plen., 5 agosto 2022, n. 10)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

[…] 4. All’esito dell’udienza pubblica […] la settima Sezione del Consiglio di Stato […] ha rimesso all’adunanza plenaria la decisione dei seguenti quesiti: “a) se le disposizioni normative di cui all’art. 1, commi 457 e 458, della l. n. 147 del 2013, nonché quelle di cui all’articolo 8, comma 5, della legge n. 370 del 1999 (nel testo vigente) siano applicabili anche ai componenti cc.dd. laici del Consiglio superiore della Magistratura (con la conseguenza di rendere inapplicabili nei loro confronti l’istituto dell’assegno ad personam) ovvero se questi ultimi siano esclusi dalla applicazione delle norme ivi contenute, anche in ragione del particolare munus ad essi affidato (art. 104, comma 4, Cost.)”; “b) (in caso di risposta affermativa al primo quesito) se le disposizioni normative de quibus siano applicabili ai ratei da corrispondersi a partire da 1°febbraio 2014, anche se il conferimento dell’incarico di componente c.d. laico del Consiglio superiore della Magistratura sia avvenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della l. n. 147/2013”. […] 6. Per la soluzione del primo quesito va svolto il ragionamento che segue. 6.1. Prima dell’entrata in vigore del comma 458 dell’art. 1, l. n. 174 del 2013 (Legge di stabilità per il 2014), erano contemporaneamente vigenti: - l’art. 202 (Assegno personale nei passaggi di carriera) d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato) […]; - l’art. 3 l. 3 maggio 1971, n. 312 (Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica) […]. L’identificazione dell’ambito soggettivo di applicazione di quest’ultima disposizione avveniva per rinvio all’art. 40, comma 3, l. 24 marzo 1958, n. 195 avente ad oggetto il trattamento dovuto ai “componenti eletti dal Parlamento che fruisc[o]no di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato” in costanza di carica. […] 6.2. L’art. 202 era una norma di carattere generale sul trattamento economico del dipendente pubblico in caso di “passaggio di carriera”: era prevista la conservazione del trattamento economico (più favorevole) in godimento nella precedente posizione mediante corresponsione di [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio