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L´instaurazione o ripresa del procedimento disciplinare a seguito di una sentenza penale definitiva.

Argomento: Procedimenti
Sezione: Adunanza Plenaria

(Cons. St., Ad. Plen, 13 settembre 2022, n. 14)

Stralcio a cura di Aniello Iervolino

1.Con l’ordinanza -OMISSIS-, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha deferito a questa Adunanza Plenaria i seguenti quesiti: a) come vada individuato il dies a quo dell’avvio del procedimento disciplinare di stato nell’ipotesi di giudicato parziale; b) qualora il dies a quo si riferisca al passaggio in giudicato della decisione parziale, se il termine vada individuato: b1) nella data in cui l’amministrazione venga a conoscenza della sentenza di merito e del ricorso per Cassazione, da cui desumere che alcuni capi non sono stati impugnati e dunque sono passati in giudicato, b2) ovvero nella data in cui l’amministrazione venga a conoscenza della sentenza di merito e del dispositivo della decisione della Cassazione, b3) ovvero ancora nella data in cui l’amministrazione venga a conoscenza della sentenza di merito e della sentenza integrale della Cassazione. […] 8. L’Adunanza Plenaria ritiene che il procedimento disciplinare debba essere instaurato o riaperto, ai sensi degli artt. 1392, co. 3, e 1393, co. 4, d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza, integrale e certa, della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale, non assumendo alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo, il passaggio in giudicato di precedenti sentenze con riferimento a singoli capi di imputazione. La prima questione sottoposta a questa Adunanza Plenaria attiene “alla individuazione del dies a quo per l’avvio del procedimento disciplinare in caso di impugnazione parziale di una sentenza penale, e cioè se lo stesso debba riferirsi ai giudicati parziali, ovvero all’ultimo giudicato”. Nel caso di specie, come si è innanzi esposto, una sentenza di Corte di Appello ha: i) dichiarato non doversi procedere per prescrizione per taluni reati (-OMISSIS-); ii) assolto l’imputato perché il fatto non sussiste per altri due reati (altra -OMISSIS- e altro -OMISSIS-); iii) condannato l’imputato per il reato di -OMISSIS- ad anni otto di reclusione. Questo capo della sentenza è stato impugnato dall’imputato con ricorso per Cassazione, la quale ha annullato la sentenza di condanna. Infine, altra Sezione della Corte di Appello ha assolto l’imputato anche dal reato di -OMISSIS- perché il fatto non sussiste. Oggetto del procedimento disciplinare [continua ..]

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