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ARTICOLI su: Condizioni di efficacia di provvedimenti stranieri nel territorio nazionale
» Qualora un minore straniero sia presente temporaneamente sul territorio nazionale e abbia un tutore internazionale nominato dal Console ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja, la competenza alla nomina del curatore, in caso di conflitto di interessi tra minore e tutore riguardante l'esercizio dei poteri della tutela, spetta in primo luogo al Console. La realizzazione del miglior interesse del minore deve comunque essere garantita, in conformità alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e pertanto, in via sussidiaria, la nomina del curatore spetta al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suoi affari ed interessi. Lo stesso giudice tutelare è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità dell'ordinamento italiano della nomina consolare e cioè che non sussistano gli impedimenti di cui all'art. 23 Convenzione stessa. La competenza alla nomina del curatore speciale spetta invece, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario qualora il conflitto di interessi si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare