home / Archivio / Diritto Amministrativo raccolta del 2024 / Principio del risultato e principio della fiducia avvinti inestricabilmente: la gara è ..
indietro stampa contenuto leggi libro
Principio del risultato e principio della fiducia avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l'intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell'intervento medesimo
Mariarita Cupersito.
Con la sentenza Cons. St., sez V, 13 settembre 2024 n. 7571, il Consiglio di Stato si pronuncia sulla mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, affermando l’inestricabilità dei principi del risultato e della fiducia in tema di contratti pubblici.
Il ricorso in esame concerneva una controversia tra la Pubblica Amministrazione e un’impresa appaltatrice, dovendosi stabilire se l’amministrazione avesse esercitato legittimamente il suo potere di revocare un’aggiudicazione e di risolvere un contratto per inadempimento facendo leva sull’incapacità dell’appaltatore di raggiungere i risultati previsti. Nel caso specifico, era stata indetta una procedura per l’affidamento dei lavori volti alla riqualificazione di immobili, da attuarsi attraverso il c.d. Superbonus 110%, in qualità di centrale di committenza per l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica.
Successivamente all’affidamento di lavori, l’Appaltatore ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la revoca dell’aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante a seguito della comunicazione, da parte del ricorrente, di “non voler più stipulare i contratti afferenti a tutti i lotti di gara, considerata la mancata sussistenza delle condizioni di tipo contrattuale-finanziario e tecnico per poter procedere alla sottoscrizione e relativa esecuzione delle attività”. A seguito del rigetto del ricorso in primo grado, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello riconoscendo il diritto dell’Appaltatore di sciogliersi dal rapporto contrattuale in oggetto.
Il Collegio ha evidenziato in particolare che il mancato raggiungimento di una soluzione concordata al fine di individuare gli interventi eseguibili nei termini di legge per poter usufruire del superbonus, unico corrispettivo per l’Appaltatore nel caso in esame, poteva causare la revoca dell’aggiudicazione per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, ma non per responsabilità dell’aggiudicatario, come avvenuto nel caso specifico.
“Avuto riguardo al mancato raggiungimento di una soluzione concordata volta in primis alla delineazione degli interventi effettivamente eseguibili nei termini di legge per potere usufruire del superbonus – unica forma di corrispettivo per l’appaltatore – questi era nel pieno diritto di sciogliersi dal rapporto”, si legge infatti nella pronuncia. “In tale quadro la stazione appaltante ben avrebbe potuto consentire questo scioglimento e procedere alla revoca dell’aggiudicazione non per responsabilità dell’aggiudicatario – come avvenuto – ma per venire meno della copertura finanziaria”.
Il Consiglio di Stato ha precisato che la condotta della Stazione Appaltante di chiusura all’individuazione di una comune soluzione fosse contraria ai principi del risultato e della fiducia. I suddetti principi, seppur codificati dal D.Lgs. 36/2023, il quale non è cronologicamente applicabile alla fattispecie (la procedura oggetto d’appello era infatti stata espletata in vigenza del D.Lgs. 50/2016), erano comunque da considerarsi già immanenti nel sistema in quanto principi di valore generale, a cui ricorrere in un’ottica interpretativa con riferimento alle fattispecie regolamentate dalla previgente normativa.
Il Collegio evidenzia che il principio del risultato è “considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale che è: a) nella fase di affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto; b) nella fase di esecuzione (quella del rapporto) il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto (Cons. Stato, sez. V, n. 1924 del 2024 cit.)”
Il Consiglio di Stato chiarisce inoltre che il principio della fiducia “amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della P.A., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Tale fiducia, tuttavia, non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che, in ossequio ad un’interpretazione formalistica delle disposizioni di gara, tradiscono l’interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, per contro, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento (Tar Campania Napoli, sez. V, 6 maggio 2024, n. 2959)”.
Nella pronuncia si ribadisce infine che i principi del risultato e della fiducia “sono avvinti inestricabilmente”, tenuto conto che “la gara è funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell’intervento medesimo”.
Sezione: Consiglio di Stato
(Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2024, n. 7571) Stralcio a cura di Rossella Bartiromo
Keywords: appalti pubblici - principio del risultato - principio della fiducia