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I genitori di una vittima di bullismo non hanno diritto di accesso alle relazioni dello psicologo che abbia svolto incontri di gruppo nella classe, in ragione del segreto professionale posto a tutela della libertà della scienza, non soltanto dei pazienti

Alessandro Turano.

Con la sentenza 19 settembre 2024, n. 7658, la Sezione VII del Consiglio di Stato ha affrontato il tema del diritto all’accesso agli atti amministrativi coperti da segreto professionale, con specifico riferimento alle relazioni predisposte da psicologi incaricati di interventi in ambito scolastico.  

Il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego all’accesso opposto dall’amministrazione scolastica, affermando che la relazione psicologica, pur se riferita a un contesto collettivo, è coperta da segreto professionale, idoneo a precludere l’ostensione di documenti amministrativi anche quando la richiesta provenga da chi affermi di essere parte direttamente coinvolta nei fatti oggetto dell’intervento. 

Nel caso di specie, una madre – all’epoca esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore – formulava istanza di accesso documentale nei confronti dell’Istituto scolastico frequentato dalla figlia in ragione di presunti episodi di bullismo subìti da quest’ultima nel corso dell’anno scolastico.  

L’accesso era motivato da interessi difensivi a sostegno di una denuncia-querela già sporta dall’istante all’Arma dei Carabinieri.  

Si richiedeva, in particolare, l’ostensione del verbale di un’assemblea di classe, una relazione redatta dalla psicologa incaricata di un intervento sul gruppo classe e una relazione del referente per il bullismo. 

L’amministrazione scolastica, con due distinti provvedimenti, negava l’istanza, fondando il diniego sull’asserita natura endo-procedimentale degli atti nonché sul carattere riservato dei dati in essi contenuti.  

A seguito di reiterazione dell’istanza, il dirigente scolastico consentiva l’ostensione del solo verbale dell’assemblea, ma non la relazione del referente per il bullismo né quella della psicologa: l’una perché non prevista come documento obbligatorio ai sensi del T.U. sull’istruzione (D.Lgs. 297/1994), l’altra perché coperta da segreto professionale. 

Avverso i provvedimenti di diniego, parte ricorrente proponeva ricorso al TAR Toscana ai sensi dell’art. 116 c.p.a., contestando la legittimità del rigetto perché fondato su motivazione inidonea, dal momento che il carattere ostensibile di un atto non dipenderebbe dalla sua qualificazione formale. 

Si costituiva in giudizio l’amministrazione scolastica, sostenendo, tra l’altro, che la relazione redatta dalla psicologa rientrasse nell’ambito di un più ampio progetto scolastico (“Progetto Benessere”), autonomo e non direttamente riconducibile ai fatti oggetto di contestazione. 

Con ordinanza istruttoria, il TAR chiedeva chiarimenti in merito all’opposizione del segreto professionale sulla relazione della psicologa, domandando se tale opposizione derivasse da un’iniziativa autonoma dell’amministrazione o da una formale dichiarazione della professionista interessata. 

L’Istituto scolastico, con successiva nota, precisava che il segreto era stato inizialmente opposto solo in via verbale, producendo in quella sede una dichiarazione scritta della psicologa che rinnovava formalmente l’opposizione. 

Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo legittima l’opposizione del segreto professionale formalizzata nel corso del giudizio con dichiarazione della psicologa allegata a nota dell’Istituto scolastico.  

La parte ricorrente appellava perciò la sentenza, contestando, tra l’altro, la tardività dell’opposizione del segreto e la sua inopponibilità, in quanto la relazione riguardava anche la stessa richiedente (nel frattempo divenuta maggiorenne), e la mancata attivazione del procedimento di coinvolgimento dei controinteressati previsto dal d.P.R. 184/2006. 

Il Consiglio di Stato confermava la decisione di primo grado, valorizzando la natura legale e inderogabile del segreto professionale ex art. 24, co. 1, lett. a), l. 241/1990, altresì riconoscendo nel segreto non solo una tutela dell’assistito, ma anche una garanzia della libertà professionale del prestatore d’opera intellettuale (art. 33 Cost.).  

Alla luce di tali presupposti, l’accesso veniva ritenuto precluso in radice, senza necessità di bilanciamento d’interessi, neppure in presenza del consenso del soggetto coinvolto né in considerazione della natura non sanitaria dell’intervento svolto. 

 Il ragionamento logico-giuridico del Consiglio di Stato si fondava su tre nuclei motivazionali principali: la natura assoluta del segreto professionale in determinati ambiti; l’impossibilità di subordinare il segreto al consenso individuale dei soggetti coinvolti; il fondamento del segreto non solo a tutela dell’assistito ma della liberà scientifica del professionista. 

Seguendo l’argomentare del Giudice, il diritto di accesso (lett. a) del co. 1 dell’art. 24 della l. n. 241/1990) deve essere infatti escluso «tra gli altri, nei casi, – in cui senz’altro rientra quello in specie, in quanto segreto professionale – di segreti e di divieti di divulgazione espressamente previsti dalla legge».  

La previsione legale, «espressa ed inderogabile», non doveva dunque essere esplicitata dalla amministrazione che deteneva la relazione della psicologa. A parer del Collegio, non conta che l’opposizione della professionista sia stata prima espressa informalmente, e solo successivamente sia stata formalizzata, «perché non è evidentemente quest’atto ad impedire l’ostensione che era invece, già in origine preclusa attesa la natura del documento ed il segreto professionale che impediva di esercitare il diritto di accesso». 

Inoltre, per i giudici di Palazzo Spada nella richiesta di accesso agli atti – e nei successivi ricorsi - è omessa la valutazione di un tratto fondamentale della funzione e delle attività professionali dello psicologo. «Quest’ultimo – si legge nella decisione -, infatti interviene terapeuticamente, non solo con riferimento ad un singolo assistito, ma anche, di norma, ed anzi sempre più frequentemente, soprattutto in caso di terapie somministrate ad adolescenti, nei confronti di un gruppo ristretto di individui».  

In questo caso, la prestazione è volta a «risolvere o a prevenire conflitti che si siano generati, o possano generarsi», all’interno della relativa comunità, oppure – il che accade sovente nel caso di interventi su singole classi di studenti delle scuole superiori – è richiesto al fine di «meglio orientare le relazioni dei singoli fra loro, dei singoli con il gruppo e del gruppo con i singoli». 

E allora, prosegue il ragionamento, “re-inquadrata” in questa dimensione, «che è poi verosimilmente quella che ha occasionato l’intervento della psicologa», il segreto professionale riacquista tutta la sua significatività.  

Infatti, tornando al caso concreto, il consenso del singolo componente del gruppo, o anche il consenso di tutti i componenti «giammai avrebbero potuto sollevare il professionista dal relativo obbligo di riservatezza, dal momento che l’oggetto della relazione terapeutica è il rapporto di quest’ultimo con l’intera comunità di riferimento». 

In questo senso, il Consiglio di Stato annota che il segreto professionale non è posto solo a tutela degli assistiti. Al contrario esso è previsto «anche a tutela della libertà di scienza, che, nell’esercizio dell’attività professionale, deve essere garantita ai prestatori d’opera intellettuale» (art. 2239 del c.c. e, soprattutto, dal comma 1 dell’art.33 della Costituzione).  

«È evidente, infatti – prosegue il Collegio –, che se non si garantisse la riservatezza delle valutazioni, dei giudizi e delle opinioni da costoro espresse nel corso dell’attività professionale, quella libertà potrebbe essere seriamente compromessa»

Argomento: accesso agli atti
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. St., sez. VII, 19 settembre 2024, n. 7658)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla […] appellante avverso il provvedimento […] a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto […] recante diniego parziale della domanda di accesso […] in particolare alla relazione redatta dalla psicologa […] all’esito degli incontri presso la Classe […]. A sostegno del gravame sono esposte le seguenti circostanze in fatto: […] – […] la figlia aveva frequentato per l’anno scolastico […] la classe […] presso il Liceo […], nel corso del quale si sarebbero verificati in suo danno […] fenomeni di prepotenza e bullismo […]; - l’impatto di queste vicende aveva indotto la giovane, dopo che il Dirigente Scolastico le aveva negato il passaggio ad altra sezione, a trasferirsi, per l’anno scolastico successivo, presso altro liceo; […] - con istanza del -OMISSIS-, l’allora parte ricorrente inoltrava alla scuola domanda di accesso per acquisire i seguenti atti: “Verbale dell'assemblea di […] Relazione della Dott.ssa -OMISSIS-, psicologa […]. Relazione della Prof.ssa -OMISSIS-, ref. per il bullismo […]”; - l’istanza veniva negata con provvedimento […] nel quale il Dirigente adduceva che i documenti richiesti non potessero essere ostesi, in quanto atti endo-procedurali coperti da privacy; […] - riesaminata la domanda, […] il […] Dirigente ostendeva il verbale della riunione […] ma non la relazione del referente per il bullismo, né quella della psicologa, […] sul presupposto che il T.U. di cui al D. Lgs. n. 297 del 1994 non prevede la verbalizzazione degli incontri indicati, e dunque che la richiesta aveva ad oggetto documenti non previsti; - la parte proponeva ricorso al TAR […], chiarendo che l’accesso […] aveva natura di accesso difensivo e che la motivazione del diniego era illegittima perché il concetto di atto ostensibile prescinde dalla qualificabilità del documento richiesto come tipico; […] - con l’ordinanza istruttoria […] il primo giudice chiedeva chiarimenti alla parte intimata, che aveva opposto l’esistenza del segreto professionale con riferimento alla relazione della psicologa […]; […] La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso ritenendo che nel caso di specie [continua ..]

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