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La Convenzione tra il Comune di Sanremo e la RAI è qualificabile come contratto attivo, che offre un´opportunità di guadagno a RAI attraverso l´organizzazione del Festival. Ancorché sia escluso dall´ambito di applicazione del D.Lgs. n. 36/2023, l´affidamento di un contratto attivo deve avvenire nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti Pubblici e, pertanto, mediante l´interpello del mercato.

Alessandra Coppola.

Con la sentenza n. 843 del 5 dicembre 2024, la Prima Sezione del T.A.R. per la Liguria si è pronunciata in ordine alla illegittimità dell’affidamento diretto alla RAI- Radio Televisione Italiana S.p.A. dell’uso in esclusiva del Marchio “Festival della Canzone Italiana” e del relativo Red Carpet per lo svolgimento della 74ª e della 75ª edizione del noto Festival di Sanremo da parte del Comune di Sanremo. 

Al fine di meglio comprendere le ragioni sottese all’accoglimento delle svariate censure di illegittimità profilate nei ricorsi introduttivi, integrati dai vari motivi aggiunti, non può prescindersi dal ricostruire brevemente la vicenda fattuale dalla quale trae origine la vexata quaestio 

Il 7 marzo 2023, la ricorrente, società di edizione musicale e di produzione e realizzazione di eventi e opere di carattere musicale, ha trasmesso al Comune di Sanremo una manifestazione di interesse “ad acquisire la titolarità dei diritti di sfruttamento economico e commerciale del Festival di Sanremo (compreso il Red Carpet) e del relativo Marchio […] al fine di curare l’organizzazione e lo svolgimento del Festival di Sanremo e del relativo Red Carpet e le attività di promozione e diffusione allo stesso direttamente o indirettamente connesse” in vista della scadenza della Convenzione stipulata dal Comune di Sanremo con la RAI per l’organizzazione e la realizzazione della 72ª e della 73ª edizione del “Festival della Canzone Italiana” e sul presupposto che il Comune avrebbe dovuto avviare una procedura di evidenza pubblica concernente la 74ª edizione del Festival. 

Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza de qua, la società ha dunque prontamente contestato il provvedimento (non conosciuto) con il quale il Comune resistente avrebbe affidato alla RAI, direttamente e senza il previo svolgimento di una pubblica gara, la concessione dell’uso in esclusiva del marchio “Festival della Canzone Italiana”, di cui l’ente locale risulta essere titolare per averlo registrato nel 2000, e lo svolgimento della 74ª edizione del Festival, nonché di eventuali successive edizioni, formulando altresì domanda di risarcimento del danno per perdita di chance nell’eventuale ipotesi di accoglimento del ricorso successivamente allo svolgimento dell’edizione in parola. 

L’adito Collegio ha immediatamente circoscritto il thema decidendum, chiarendo di dover stabilire, in sostanza, se: (a) sussisteva l’obbligo, per il Comune di Sanremo, di indire una procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto la concessione dell’uso in esclusiva del Marchio; (b) in caso di sussistenza di detto obbligo, e, dunque, di illegittimità della delibera della Giunta comunale che ha disposto detto affidamento diretto a RAI, quale fosse la sorte della Convenzione RAI accedente alla delibera (in attuazione della quale la Convenzione RAI regola i rapporti tra il Comune e RAI con riferimento alla 74 ª e alla 75 ª edizione del Festival). 

Dunque, rilevata preliminarmente l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dei gravami per carenza della legittimazione ad agire in capo alla società ricorrente, il T.A.R. ligure ha affermato che la gravata Convenzione dovesse essere inquadrata tra i cd. contratti attivi, offrendo un’opportunità di guadagno alla RAI, rappresentata dalla possibilità di organizzare il Festival e di trarne profitto sotto una molteplicità di profili. 

Trattandosi dunque di contratto attivo (a prescindere dalla natura o meno di concessione di un bene), l’affidamento dello stesso, pur non essendo disciplinato dal D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), il quale esclude espressamente i contratti attivi dal proprio ambito di applicazione (art. 13, co. 2), dovrebbe comunque avvenire, ai sensi dell’art. 13, co. 5 del Codice medesimo, letto in combinazione con l’art. 3, tenuto altresì conto della costante giurisprudenza in materia, nel rispetto (oltre che dei principi del risultato e della fiducia) dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, e cioè mediante l’interpello del mercato e il confronto di offerte concorrenti, nel rispetto della disciplina di cui alla legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento di attuazione. 

Del resto, laddove il Legislatore ha voluto escludere determinate categorie di contratti esclusi anche dall’applicazione dei principi generali sopra menzionati, lo ha fatto espressamente: si pensi all’ipotesi dei contratti conclusi proprio da RAI ed aventi ad oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive, che l’art. 65, co. 1, D.Lgs. n. 28/2021 esclude “dall’applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, ovverosia dall’applicazione dei principi generali (il riferimento è all’art. 4 del superato Codice dei Contratti Pubblici, oggi sostituito dall’art. 13, co. 5 del nuovo codice e dalle disposizioni da questo richiamate). 

Dunque, assumono i giudici regionali che, nel caso di specie, il Comune, avendo proceduto a stipulare la Convezione RAI in assenza di una procedura di evidenza pubblica (che sola consente il rispetto dei principi richiamati), nonostante, peraltro, la manifestazione di interesse da parte della società ricorrente (circostanza che rendeva attuale la possibilità di coinvolgere altri operatori e di conseguire offerte migliori), avrebbe incontestabilmente violato la disciplina normativa in parola. 

Né – ha continuato il Tribunale ligure - al di fuori dello schema della comunione o della contitolarità del Marchio e del Format paventato da RAI ma in alcun modo ravvisabile nella specie, potrebbero rinvenirsi ragioni ulteriori per cui il Marchio sarebbe “inscindibilmente legato allo schema di manifestazione che contrassegna”, ossia al Format di RAI, con conseguente impossibilità di associarlo ad altri Format (quale quello che potrebbe essere proposto da un concorrente) e inapplicabilità dei principi in materia di evidenza pubblica. “Opinare diversamente, aderendo alle argomentazioni di RAI, renderebbe inutile la registrazione del Marchio da parte del Comune. Se, come sostiene RAI, il Marchio non potesse che essere associato al format di RAI, nell’ipotesi in cui RAI dovesse, per qualsivoglia ragione, decidere di non organizzare più il Festival di Sanremo o, comunque, di non rendere più disponibile il proprio format al fine della realizzazione della manifestazione in questione, il Comune si ritroverebbe nell’impossibilità di sfruttare economicamente il Marchio […]. Trattasi di una conseguenza evidentemente paradossale, che dimostra (ulteriormente) l’erroneità della premessa, costituita dalla asserita “inscindibilità” del legame tra il Marchio e il format di RAI”. 

Peraltro, l’infondatezza della tesi della inscindibilità del legame tra Marchio e Format della RAI sarebbe dimostrata dalla stessa evoluzione del Festival, caratterizzata da frequenti mutamenti di Format che non hanno comunque impedito di mantenere l’associazione tra il Marchio e il Format stesso, benché mutato. 

D’altra parte – ha assunto il Collegio – le Convenzioni RAI e le delibere giuntali non farebbero alcun riferimento al Format di RAI, lasciando intendere che diverse “scelte organizzative” potrebbero essere regolarmente adottate in caso di eventuale riduzione del grado di soddisfazione maturata per il livello qualitativo raggiunto dalla manifestazione negli anni precedenti. 

In sintesi, il Comune di Sanremo sarebbe titolare non soltanto del Marchio ma anche della manifestazione; la RAI, fin dalla prima edizione e senza soluzione di continuità, avrebbe provveduto unicamente alla organizzazione e alla diffusione dell’evento “generando nel pubblico la percezione di un legame con il servizio pubblico radio-televisivo che rappresenta uno dei punti di forza dell’iniziativa”. 

Ma del tutto illogico, a detta dei giudici liguri, sarebbe ritenere che la prassi finora seguita, consistente nel far coincidere il soggetto organizzatore del Festival e l’operatore televisivo titolare dei diritti di ripresa, consentirebbe, di per sé, il perpetuarsi della scelta di affidare direttamente l’organizzazione del Festival a RAI per un tempo indefinito, fino a quando il Comune deciderà di mutare tali “scelte organizzative”. 

Ciò posto, in relazione all’effetto conformativo spiegato dal giudicato con riferimento a future procedure ad evidenza pubblica indubbiamente da espletarsi, tenuto peraltro conto che il Festival di Sanremo non assume i connotati di un “bene culturale”, il Collegio ha poi dedotto che, stante la d’annullamento delle delibere Giuntali a monte, anche le Convenzioni stipulate a valle non potrebbero che seguire la medesima sorte.  

Ha tuttavia rilevato il Tribunale ligure che l’organizzazione della 75 ª edizione del Festival fosse in stato avanzato, sicché la pur legittima caducazione delle Convenzioni a valle avrebbe comportato (oltre al venir meno dei presupposti degli atti adottati e dei rapporti instaurati con riferimento alla 74 ª edizione i cui effetti si sono per lo più esauriti) “effetti dirompenti e sproporzionati con riferimento alla 75 ª edizione”, essendo impensabile la conclusione della gara ancora da bandire prima del febbraio 2025. 

Dunque il T.A.R. per la Liguria, respingendo la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance per mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della ricorrente, ha, in definitiva limitato l’effetto demolitorio alle delibere della Giunta Comunale, conservando l’efficacia, alla luce del principio di proporzionalità che impone, nel caso di specie, di far prevalere l’interesse dell’Amministrazione e delle controinteressate, delle Convenzioni con riferimento ad ogni aspetto inerente alla 74 ª e 75 ª edizione del Festival, limitando dunque l’effetto normativo della sentenza alle edizioni successive alla 75 ª. 

Argomento: appalti
Sezione: TAR

(T.A.R. Liguria - Genova, sez. I, 5 dicembre 2024, n. 843)

Stralcio a cura di Aniello Iervolino

“1. In estrema sintesi […] Si tratta, in particolare, di stabilire: (a) se sussistesse l’obbligo, per il Comune di Sanremo, di indire una procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto la concessione dell’uso in esclusiva del Marchio; (b) in caso di sussistenza di detto obbligo e, dunque, di illegittimità della delibera della Giunta comunale che ha disposto detto affidamento diretto a RAI, quale sia la sorte della Convenzione RAI che accede alla delibera (in attuazione della quale la Convenzione RAI regola i rapporti tra il Comune e RAI con riferimento alla 74ª e alla 75ª edizione del Festival); convenzione di cui JE ha chiesto l’annullamento (o, in alternativa, la dichiarazione di inefficacia). […] 4.1. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge (artt. 4 e 17, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; artt. 1, 2, 3 e 13, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; art. 3, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 37, r.d. 23 maggio 2024, n. 827; art. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 97 Cost.; art. 56 TFUE; art. 12, direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno) e l’eccesso di potere (per violazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e pubblicità) per avere il Comune omesso di bandire una procedura di evidenza pubblica, imposta dal diritto europeo e dalla normativa nazionale in materia di contratti pubblici (in particolare, dai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità) anche per l’aggiudicazione di contratti attivi quale quello di specie, che ha ad oggetto un’utilitas (il Marchio) di cui è titolare un soggetto pubblico (il Comune di Sanremo) ed è suscettibile di sfruttamento economico […]4.2.1. La Convenzione RAI stabilisce (art. 1) che all’organizzazione e alla realizzazione della 74ª e della 75ª edizione del Festival provvede RAI, con oneri economici e tecnici a suo completo carico e in piena autonomia (ideativa, autorale, organizzativa ed editoriale; in particolare, le caratteristiche editoriali del Festival sono stabilite da RAI), salve soltanto le spese che sono espressamente poste a carico del Comune ai sensi delle Convenzioni. L’organizzazione e la realizzazione del Festival avviene sulla base di [continua ..]

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