home / Archivio / Diritto Amministrativo raccolta del 2024 / E' fondata l'azione di annullamento degli atti di indizione di un nuovo concorso quando ..

indietro stampa contenuto leggi libro


E' fondata l'azione di annullamento degli atti di indizione di un nuovo concorso quando l'Amministrazione non abbia specificamente giustificato tale scelta pur essendo vigente una graduatoria di una procedura precedente, mentre è inammissibile per difetto di interesse attuale e concreto l'azione di accertamento - proposta in via cautelativa - della vigenza della graduatoria precedente

Pierandrea Fulgenzi.

La sentenza n. 9488/2024 della Sezione IV del Consiglio di Stato si inserisce nel solco delle numerose pronunce che hanno cercato di chiarire, nel corso del tempo, il rapporto tra efficacia temporale delle graduatorie concorsuali e facoltà delle amministrazioni pubbliche di bandire nuovi concorsi.  

Il pronunciamento in esame è, pertanto, occasione di riflessione per l’interprete in merito alla situazione giuridica soggettiva di coloro che, all’interno delle graduatorie, possiedono la qualifica di idoneo. In buona sostanza, occorre ragionare sul concetto di aspettativa, non di diritto soggettivo, all’assunzione di coloro che risultano idonei all’interno delle graduatorie afferenti a concorsi già espletati ed è, quindi, su tale aspetto che si gioca la partita della discrezionalità amministrativa nell’emanare nuovi bandi di concorso in costanza di vigenza delle suddette graduatorie. 

Il caso oggetto di attenzione trae scaturigine da due bandi del dicembre 2023, con i quali il Ministero della Difesa e quello dell’Agricoltura indicevano nuove selezioni nonostante la vigenza – secondo i ricorrenti – di una graduatoria preesistente (CUFA 2020). Gli appellanti, tutti idonei in tale procedura, impugnavano sia i nuovi bandi sia il presunto provvedimento di scadenza della graduatoria stessa, sostenendo che questa era ancora valida.  

Orbene, l'art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le graduatorie dei concorsi pubblici restano valide per un termine biennale dalla loro approvazione. Tale norma, riformata nel tempo, ha creato notevoli incertezze interpretative, soprattutto in merito all’individuazione del dies a quo del computo: poiché ci si chiede se esso decorra dalla pubblicazione iniziale o dalla rettifica/modifica della graduatoria.  

Gli appellanti sostenevano come la graduatoria (CUFA 2020) fosse stata modificata in modo sostanziale in data 27.12.2023 e che da tale data dovesse decorrere il biennio di validità della stessa, rendendola efficace fino al 27.12.2025. 

Il Consiglio di Stato, pur non aderendo integralmente a questa ricostruzione, accoglieva il ricorso parzialmente, affermando che – anche in base alla pubblicazione originaria del 14.01.2022 – la graduatoria era sicuramente ancora efficace al momento della pubblicazione dei nuovi bandi, a fine dicembre 2023. Da ciò discende la necessità di motivare espressamente la scelta di procedere a nuove selezioni, scelta che nella specie non è stata compiutamente giustificata. 

È pacifico in giurisprudenza che, in presenza di una graduatoria efficace, l’Amministrazione debba preferire lo scorrimento all’indizione di nuovi concorsi, salvo motivazioni puntuali e rigorose (Cons. Stato, Sez. III, 4524/2024; Sez. VII, 3855/2024). Questo non attribuisce agli idonei un diritto soggettivo all’assunzione, ma impone alla P.A. un obbligo rafforzato di motivazione, volto a prevenire arbitrarietà e spreco di risorse. In ciò si sostanzia l’aspettativa in capo ai singoli idonei all’interno delle graduatorie (che nel diritto amministrativo lambisce le logiche dell’interesse legittimo pretensivo), nell’arco del biennio di validità così come previsto dall’art. 35 comma 5 ter D.Lgs. 165/2001.  

Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ravvisava un’assenza ingiustificata di motivazione nei bandi impugnati, che rendeva illegittimo l’operato amministrativo. La statuizione in esame, pertanto, si caratterizza per la valorizzazione della ratio legis, atteso che l’obiettivo del legislatore è quello di evitare duplicazioni e di valorizzare le procedure concorsuali già concluse. 

Ora, uno degli argomenti centrali del rigetto da parte del TAR Lazio era l’assenza della prova di resistenza: i ricorrenti non avrebbero dimostrato che, in caso di annullamento dei nuovi bandi, avrebbero conseguito il bene della vita (ossia l’assunzione).  

Il Consiglio di Stato riformava tale statuizione, ricordando che anche la semplice chance di assunzione è un interesse giuridicamente rilevante. L’esclusione dalla possibilità di essere chiamati tramite scorrimento, aggravata dalla mancata motivazione, è ritenuta lesiva. Questa affermazione amplia la tutela dell’idoneo in graduatoria, ancorandola non all’assunzione certa ma alla lesione di una legittima aspettativa protetta. 

Diversa sorte aveva la domanda con cui i ricorrenti chiedevano un accertamento in positivo della validità della graduatoria fino al 27 dicembre 2025. Il Consiglio di Stato la dichiara inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto.  

I giudici chiariscono che l’azione di accertamento è ammissibile solo quando non vi siano altri strumenti utili a tutelare l’interesse: nella specie, essendo stati annullati i nuovi bandi, i ricorrenti avevano già ottenuto una tutela piena, ciò in applicazione del principio di effettività della tutela, combinato con il divieto di pronunce meramente astratte o teoriche (art. 34, comma 2, c.p.a.). 

La sentenza tocca un punto centrale nell’amministrazione del personale pubblico: la necessità di bilanciare l’interesse all’efficienza dell’azione amministrativa con il rispetto delle posizioni giuridiche maturate nei confronti della P.A., sicché la pubblicazione di bandi in costanza di graduatorie vigenti senza una motivazione concreta lede la legittima fiducia dei candidati e produce un effetto “rottamatore” delle graduatorie, contrario alla ratio legis 

Le censure mosse dagli appellanti […] hanno rimarcato proprio l'assenza nei provvedimenti impugnati di qualsiasi giustificazione della scelta compiuta dall'Amministrazione di "scavalcare" la graduatoria che li riguardava per bandire due nuovi concorsi, evidenziando così una grave criticità dell'operato della p.a. che non può che condurre all'illegittimità dei nuovi bandi […]. Pertanto, l’intervento del Consiglio di Stato sancisce un principio di continuità e coerenza amministrativa, volto a garantire l’affidamento dei cittadini e a razionalizzare le risorse pubbliche, evitando la proliferazione inutile di selezioni concorsuali.  

La sentenza in esame consolida alcuni principi fondamentali del diritto amministrativo concorsuale: La graduatoria concorsuale rappresenta non solo un elenco ma un bene giuridico dotato di una propria efficacia e tutela. L’amministrazione deve motivare in modo rigoroso la scelta di bandire nuovi concorsi quando vi siano graduatorie ancora vigenti. L’interesse all’annullamento di un bando è ravvisabile anche nella sola chance di assunzione. L’azione di accertamento, se proposta in via preventiva e non necessaria, è inammissibile per difetto di interesse. 

In conclusione, nella pronuncia in esame i Giudici di Palazzo Spada evitano, con equilibrio, sia di riconoscere un diritto soggettivo automatico all’assunzione, sia di legittimare prassi amministrative elusive del disposto dell’art. 35, comma 5 ter D.Lgs. 165/2001.  

La sentenza assume, quindi, particolare rilievo anche in un momento storico in cui le amministrazioni pubbliche sono chiamate a coniugare reclutamento tempestivo (in vista anche dell’adeguamento degli organici nell’ottica di rispettare gli obiettivi imposti dal PRNR), programmazione del fabbisogno e rispetto delle garanzie procedimentali. Trattasi di una sentenza che rappresenta un importante passo nel rafforzamento dei principi di trasparenza, legalità e affidamento nella gestione del pubblico impiego, stabilendo limiti precisi all’esercizio della discrezionalità amministrativa nell’indizione di nuovi concorsi, al fine di tutelare la posizione degli idonei in graduatorie già consolidate e vigenti. 

Emblematico quanto si legge nella sentenza in commento e cioè che […] in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, a preferenza dell'indizione di un nuovo concorso; la disciplina positiva non si spinge fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria (con correlativo obbligo cogente per l'ente), imponendo piuttosto all'Amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria […]".

Argomento: Concorsi pubblici
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. St., sez. IV, 26 novembre 2024, n. 9488)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

FATTO e DIRITTO 1. Gli originari ricorrenti hanno proposto dinanzi al T.a.r. […]: “a) un’azione di annullamento di due bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento […]; b) un’azione di accertamento del permanere dell’efficacia di quest’ultima graduatoria”. 2. Con la sentenza […] il T.a.r. […] ha rigettato il ricorso […]. […] 10. Gli odierni appellanti, tutti risultati idonei […] nella graduatoria di merito […] relativa al concorso unico per funzionari amministrativi […] hanno lamentato, in primo luogo, l’ingiustizia della sentenza impugnata poiché in essa il T.a.r. aveva ritenuto, a loro dire erroneamente, che i due nuovi bandi di concorso del dicembre 2023 fossero stati adottati dall’Amministrazione quando il periodo di vigenza della graduatoria in cui erano inseriti era ormai trascorso. 11. Evidenziando come il biennio di validità delle graduatorie, ai sensi dell’art. 35 comma 5ter del d.lgs. n. 165/2001, non potesse che decorrere “dalla loro versione definitiva, all’esito di eventuali modifiche ad esse apportate”, gli originari ricorrenti hanno sostenuto che tale termine, nel caso della graduatoria in questione, dovesse essere conteggiato solo a partire dal 27 dicembre 2023 “data in cui sono state pubblicate sul sito di Formez P.A. le ultime modifiche”, consistenti, secondo la loro ricostruzione, non nella mera rettifica di errori materiali, ma in una vera e propria rivalutazione dei titoli dei candidati e della prova da essi svolta. […] 12. Con il secondo motivo gli appellanti hanno, poi, dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nella quale il T.a.r. […] aveva concluso per il “mancato raggiungimento (da parte loro) della prova di resistenza rispetto all’impugnazione”, non considerando adeguatamente che, in un caso come quello in esame, “tutti gli idonei non vincitori inclusi nella graduatoria (avevano in realtà)…interesse all’annullamento dei bandi e di ogni altro atto che (avesse) disatteso l’obbligo di attingimento alla stessa mediante scorrimento” […]. 13. Gli originari ricorrenti hanno, inoltre, sostenuto l’apoditticità dell’esclusione da parte del giudice di prime cure sia dell’omogeneità che dell’identità tra le [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio