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Se una strada ha già una denominazione invalsa nella prassi, pur in assenza di un toponimo ufficiale, per assegnarne una nuova è necessario il procedimento di cambio di denominazione di cui al Regio D.L. n. 1158 del 1923, e non è sufficiente il procedimento ordinario di cui alla L. n. 1188 del 1927, per l´intitolazione di “nuove” vie o piazze
Argomento: Urbanistica
Sezione: Consiglio di Stato
– Nel presente giudizio è appellata la sentenza del TAR […] che ha accolto il ricorso proposto da alcuni cittadini […] contro gli atti con i quali […] l’amministrazione comunale e […] quella centrale […] hanno attribuito nuove denominazioni ad alcune strade […].
In primo grado […] i cittadini residenti avevano impugnato la delibera della Giunta comunale […] che stabiliva di intitolare le strade della frazione, ancora prive di toponimo, ad alcune illustri figure femminili. A detta dei ricorrenti, una delle strade in questione avrebbe già una storica denominazione […]. Essi, pertanto, hanno impugnato […] gli atti […] rivendicando il mantenimento della tradizionale denominazione della strada.
[…] Con la sentenza in questa sede gravata, il TAR ha accolto il ricorso introduttivo azionato dai cittadini residenti, rinvenendo il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria nell’operato delle amministrazioni e, in particolare, del Comune. A giudizio del TAR, infatti, l’ente civico avrebbe dovuto considerare che la strada non era priva di denominazione (come erroneamente ritenuto) ma era ormai universalmente conosciuta come “via [OMISSIS]”, seppur non si trattasse di denominazione ufficiale. Andava dunque applicato il procedimento di cambio di denominazione, previsto dal regio decreto-legge n. 1158 del 1923, convertito in legge n. 473 del 1925, e non il procedimento (invece seguito dal Comune e dalla Prefettura) di cui all’art. 1 della legge n. 1188 del 1927, che si riferisce alla diversa situazione in cui si debba dare un nome a “nuove” vie o piazze.
[…] 2. – Interpone dunque appello il Comune […].
[…] 5.1. – Con il primo motivo, il Comune ha dedotto “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del principio di separazione dei poteri, per contraddittorietà tra motivazione e per dispositivo ed insufficienza della motivazione” (sic).
Il motivo non ha pregio.
A detta del Comune appellante, il TAR […] avrebbe precluso all’amministrazione l’eventuale riedizione del potere di attribuire una nuova denominazione alla strada […].
Simile preoccupazione del Comune appellante non trova alcun riscontro nelle motivazioni rese dal primo Giudice, il quale si è limitato a rilevare che l’attivazione, [continua ..]
Sezione: Consiglio di Stato
(Cons. St., sez. V, 12 luglio 2024, n. 6260)
Stralcio a cura di Davide Gambetta
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