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La liquidazione del compenso al verificatore o al CTU è effettuata dal presidente del Collegio con decreto, mentre la sentenza che definisce il giudizio regola il relativo onere a carico delle parti, e ogni contestazione relativa alla liquidazione deve essere proposta con opposizione di cui all´art. 170 d.P.R. n. 115/2002 con giurisdizione del giudice ordinario

Argomento: processo amministrativo
Sezione: Adunanza Plenaria

(Cons. St., Ad. Plen., 6 maggio 2024, n. 10)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

1. La II Sezione di questo Consiglio di Stato […] ha rimesso a questa Adunanza plenaria l’esame di due questioni attinenti all’opposizione alla liquidazione dei verificatori […]. […] 2.1. La Sezione, dopo avere ricordato il quadro normativo che regola la materia dell’opposizione al decreto di liquidazione (e, in particolare, gli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, Testo unico delle spese di giustizia), ha dato conto dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui proprio in tema di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 si afferma la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritti soggettivi, ancorché i decreti opposti siano stati emessi dal giudice amministrativo. 2.2. Ad avviso della Sezione rimettente, costituisce ius receptum il principio secondo il quale il decreto di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice ha natura giurisdizionale e non amministrativa. 2.3. Ma postulare la giurisdizione del giudice ordinario sull’opposizione al decreto di liquidazione del compenso emanato dal giudice amministrativo in considerazione del fatto che vengono in rilievo diritti soggettivi non sarebbe condivisibile. […] 2.8. La Sezione rimettente pone dunque all’Adunanza plenaria i seguenti quesiti: a)se sussista la giurisdizione del giudice amministrativo sul giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso spettante all’ausiliario, emanato dallo stesso giudice amministrativo; b)in caso di risoluzione positiva alla questione sub a), quale sia la normativa applicabile, dal momento che non è compatibile col processo amministrativo il rito di cui all’art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, richiamato dall’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riguardo alla applicabilità del rito in udienza pubblica o quello in camera di consiglio. […] 4. L’Adunanza plenaria ritiene invero che al primo quesito posto dalla Sezione rimettente debba rispondersi affermando la giurisdizione del giudice ordinario […]. 4.1. La liquidazione del compenso al verificatore, ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a., o al consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 67, comma 5, c.p.a. (che richiama l’art. 66, comma 4, primo e terzo periodo), deve essere effettuata con separato decreto dal [continua ..]

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