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La responsabilità ambientale è solidale e aquiliana: nel caso di ritrovamento di inquinanti in acque sotterranee una società che abbia utilizzato l´area soprastante per ragioni industriali ne può quindi essere ritenuta responsabile, a prescindere dalle vicende dell´inquinamento storico e dall´eventuale presenza di altre attività, secondo il principio del più probabile ed essere conseguentemente tenuta all´obbligo di bonifica mediante lo strumento del piano di caratterizzazione

Argomento: ambiente
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. St., sez. VII, 4 settembre 2024, n. 7420)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

FATTO 1. La Provincia di OMISSIS, all’esito di una complessa indagine ambientale, ha emesso l’ordinanza […] con la quale ha individuato i responsabili del potenziale inquinamento delle acque sotterranee situate al di sotto di una vasta area […] comprendente siti industriali dismessi […]. 2. Le indagini svolte nel corso del procedimento hanno individuato un agente contaminante […] sino ad un recente passato utilizzato da diverse società per lo svolgimento di attività industriale […] 3. L’ordinanza è stata impugnata […]. […] 8.1. L’appellante ribadisce che dall’attenta lettura del provvedimento […] si ricaverebbe che le indagini effettuate sulla falda sarebbero del tutto insufficienti per permettere l’individuazione della possibile sorgente di contaminazione e del soggetto responsabile in un’area così complessa dal punto di vista delle attività industriali ed artigianali che vi hanno avuto luogo […]. […] L’utilizzo di soli due piezometri si paleserebbe quindi come misura del tutto insufficiente a garantire rilevazioni attendibili, ragione per cui non si comprende quale best available technique abbia consentito di procedere in tal modo […]. L’appellante critica anche la sentenza per aver ritenuto attendibile l’indagine della Provincia, e la metodologia da essa seguita, senza disporre una consulenza tecnica d’ufficio. […] […] In generale l’appellante lamenta di aver indicato vari elementi di indagine indicativi di una possibile responsabilità dei soggetti che nel tempo hanno svolto attività di scalo merci nella zona, e tuttavia la Provincia inspiegabilmente non li ha ritenuti responsabili. […] In diritto l’appellante osserva che anche in presenza di inquinamento storico l’indagine finalizzata ad individuare il responsabile non può ritenersi alleggerita. […] In particolare, anche a voler seguire il filone della giurisprudenza secondo cui il nesso causale va dimostrato secondo la regola del “più probabile che non” – che peraltro non è l’unico criterio utilizzato dalla giurisprudenza - né la Provincia né l’appellata sentenza hanno fornito una motivazione circa le ragioni per cui si dovrebbe ritenere che l’inquinamento rilevato sia [continua ..]

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