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E' fondata l'azione di annullamento degli atti di indizione di un nuovo concorso quando l'Amministrazione non abbia specificamente giustificato tale scelta pur essendo vigente una graduatoria di una procedura precedente, mentre è inammissibile per difetto di interesse attuale e concreto l'azione di accertamento - proposta in via cautelativa - della vigenza della graduatoria precedente

Argomento: Concorsi pubblici
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. St., sez. IV, 26 novembre 2024, n. 9488)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

FATTO e DIRITTO 1. Gli originari ricorrenti hanno proposto dinanzi al T.a.r. […]: “a) un’azione di annullamento di due bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento […]; b) un’azione di accertamento del permanere dell’efficacia di quest’ultima graduatoria”. 2. Con la sentenza […] il T.a.r. […] ha rigettato il ricorso […]. […] 10. Gli odierni appellanti, tutti risultati idonei […] nella graduatoria di merito […] relativa al concorso unico per funzionari amministrativi […] hanno lamentato, in primo luogo, l’ingiustizia della sentenza impugnata poiché in essa il T.a.r. aveva ritenuto, a loro dire erroneamente, che i due nuovi bandi di concorso del dicembre 2023 fossero stati adottati dall’Amministrazione quando il periodo di vigenza della graduatoria in cui erano inseriti era ormai trascorso. 11. Evidenziando come il biennio di validità delle graduatorie, ai sensi dell’art. 35 comma 5ter del d.lgs. n. 165/2001, non potesse che decorrere “dalla loro versione definitiva, all’esito di eventuali modifiche ad esse apportate”, gli originari ricorrenti hanno sostenuto che tale termine, nel caso della graduatoria in questione, dovesse essere conteggiato solo a partire dal 27 dicembre 2023 “data in cui sono state pubblicate sul sito di Formez P.A. le ultime modifiche”, consistenti, secondo la loro ricostruzione, non nella mera rettifica di errori materiali, ma in una vera e propria rivalutazione dei titoli dei candidati e della prova da essi svolta. […] 12. Con il secondo motivo gli appellanti hanno, poi, dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nella quale il T.a.r. […] aveva concluso per il “mancato raggiungimento (da parte loro) della prova di resistenza rispetto all’impugnazione”, non considerando adeguatamente che, in un caso come quello in esame, “tutti gli idonei non vincitori inclusi nella graduatoria (avevano in realtà)…interesse all’annullamento dei bandi e di ogni altro atto che (avesse) disatteso l’obbligo di attingimento alla stessa mediante scorrimento” […]. 13. Gli originari ricorrenti hanno, inoltre, sostenuto l’apoditticità dell’esclusione da parte del giudice di prime cure sia dell’omogeneità che dell’identità tra le [continua ..]

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