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È legittimo il vincolo culturale apposto, congiuntamente, su un edificio storico e le collezioni contenute al suo interno, quando abbiano un legame simbiotico che le renda inscindibili, a prescindere dalla loro eterogeneità, e tale vincolo non contrasta con il diritto unionale

Argomento: beni culturali
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. St., sez. VII, 17 dicembre 2024, n. 10140)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

1. Con provvedimento [...] il Ministero della Cultura ha dichiarato l’eccezionale interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, co. 3, lett. e) del d.lgs. 42/2004, di otto collezioni artistiche [...] ospitate dalla Banca OMISSIS all’interno di Palazzo OMISSIS, imponendo, altresì, il vincolo pertinenziale con il Palazzo che le ospita, anch’esso soggetto a vincolo. Tale provvedimento è stato impugnato dalla Banca [...]. [...] Con sentenza [...] il TAR [...] ha rigettato il ricorso. Avverso tale statuizione giudiziale l’appellante ha interposto appello[...]. [...] 2. Con i primi due motivi [...] l’appellante lamenta l’arbitrario e irrazionale esercizio della discrezionalità amministrativa da parte dell’Amministrazione. In particolare, sotto un primo profilo, l’impugnato provvedimento [...] sarebbe affetto [...] dalla manifesta arbitraria e illogica violazione del principio di proporzionalità data dall’imposizione di un vincolo unitario tra le Collezioni, e tra queste e il Palazzo [...]. In secondo luogo, e in termini correlati, l’impugnato provvedimento si porrebbe in contrasto con la previsione di cui all’art. 10 co. 3 d. lgs. n. 42/04 [...]. Gli assunti sono infondati. 3. Osserva preliminarmente il Collegio che [...] il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, ma anche in punto di verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza in relazione al criterio tecnico utilizzato ed all’iter procedimentale applicativo del predetto criterio. [...] In altre parole, non si tratta di sindacare il merito di scelte opinabili, ma di verificare se queste scelte siano assistite da una credibilità razionale supportata da norme tecniche e/o valide leggi scientifiche, correttamente applicate al caso di specie. Ciò nondimeno, il sindacato del giudice amministrativo sugli apprezzamenti discrezionali dell’Amministrazione non può travalicare il merito dell’azione amministrativa, giungendo a intercettare profili di semplice inopportunità delle scelte compiute dalla p.a, quando queste siano il frutto di scelte adeguatamente ponderate, e risultino prive di errori metodologici e/o profili di incoerenza, [continua ..]

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