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L´ARERA non può esercitare il potere regolatorio al di là di un espresso mandato legislativo
Argomento: Autorità amministrative indipendenti
Sezione: Consiglio di Stato
“Nel già complesso sistema di governance si è inserita, nel 2017, anche l’ARERA. Il coinvolgimento di quest’ultima nel settore dei rifiuti […] riflette l’esigenza di correggere i fallimenti dell’intervento pubblico locale nella regolazione dei servizi a contenuto economico, ponendo rimedio alla tendenza localistica a far prevalere visioni politiche all’efficienza economica del servizio affidato e neutralizzando il conflitto di interessi che grava sugli enti locali.
All’Autorità sono state attribuite funzioni di regolazione della qualità (tecnica e contrattuale) e di regolazione tariffaria.
Il primo versante comporta la predisposizione di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero (art. 202, comma 1-bis e 1-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotti dall’art. 14, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118).
La seconda tipologia regolatoria ‒ a cui si riferisce la presente controversia ‒ è volta a definire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri di riconoscimento di costi efficienti del servizio, uniformando le politiche locali di allocazione degli stessi, con un approccio integrato sistemico e di lungo periodo.
In particolare, per quanto qui rileva, l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all’ARERA compiti in materia di: - «predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’» (lettera f); - «fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento» (lettera g); - «approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento» (lettera h); - «verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi» (lettera i); - «formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione [continua ..]
Sezione: Consiglio di Stato
(Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2024, n. 2255)
Stralcio a cura di Rossella Bartiromo
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