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L'Adunanza Plenaria sulla sanzione pecuniaria per fiscalizzazione dell'abuso edilizio: la "data dell'abuso" corrisponde al momento di realizzazione delle opere abusive e la sanzione si determina considerando la superificie convenzionale e il costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell´abuso

Argomento: edilizia
Sezione: Adunanza Plenaria

(Cons. St., Ad. Plen., 8 marzo 2024, n. 1)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

1. L’odierno giudizio trae origine dal ricorso […] con il quale l’appellante ha chiesto l’annullamento del provvedimento emesso dal Responsabile dello Sportello unico per l'edilizia […] nella parte in cui ha determinato la sanzione pecuniaria di cui all’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, in accoglimento della sua richiesta di ‘fiscalizzazione dell’illecito edilizio’ posto in essere sul fabbricato […]. L’amministrazione comunale ha quantificato la sanzione secondo il seguente procedimento: I) individuazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 392/1978 […]; II) determinazione del costo unitario di produzione […]; III) moltiplicazione della superficie convenzionale per il costo unitario di produzione […]; IV) rivalutazione della somma […]; V) raddoppio di tale importo, con la quantificazione della sanzione pecuniaria […]. 3. Col ricorso di primo grado, l’interessata ha contestato unicamente il meccanismo utilizzato dall’Amministrazione per attualizzare il costo di produzione, lamentando la violazione dell’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 […]. La Società ha dedotto che tale comma fisserebbe il valore del costo di produzione al momento dell’abuso, nella fattispecie al 1993. Con la sentenza impugnata, il TAR ha respinto il ricorso, sulla base di ragioni letterali, sistematiche e storiche. Quanto al dato letterale, il TAR ha rilevato che la locuzione “data di esecuzione” non può coincidere con quella di “ultimazione dei lavori”, poiché altrimenti non avrebbe alcun senso il riferimento all’indice ISTAT. Pertanto, per non incorrere in un’interpretatio abrogans di questa parte della disposizione, la locuzione “data di esecuzione dell’abuso” va intesa come momento in cui l’abuso viene ‘fiscalizzato’, poiché l’abuso edilizio ha natura di illecito permanente e sussiste sino a quando è determinata la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione. Quanto al dato sistematico, tale interpretazione testuale del comma 2 dell’art. 33 risulta coerente con quanto disposto: a) dall’art. 34 del medesimo testo unico sull’edilizia, secondo l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione alla [continua ..]

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