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Nel caso di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per abusi minori risalenti a prima del d.lgs. 42/2004 è comunque dovuta l'indennità risarcitoria e, trattandosi di provvedimento vincolato, la mancata partecipazione del privato al procedimento non è viziante
Argomento: Paesaggio
Sezione: Consiglio di Stato
1.La signora […] ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso avverso l’atto dirigenziale regionale […] avente ad oggetto l’applicazione delle indennità risarcitorie di cui all’art.167 d.lgs. 42/2004 e art.1, comma 37, lett. B2. L. 308/2004.
2. In effetti l’appellante aveva realizzato […] un volume tecnico […] sul terrazzo della sua casa […] all’epoca ricadente in zona non vincolata. Successivamente aveva trasformava quel vano tecnico in volume abitativo e con istanza […] chiedeva la sanatoria […] ai sensi del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni nella l. n. 326/2003.
La Soprintendenza […] aveva assentito al mantenimento dell’opera sotto il profilo paesaggistico con conseguente rilascio del provvedimento che autorizzava il cambiamento di destinazione d’uso.
Il […] veniva notificato alla ricorrente l’atto dirigenziale […] di applicazione della indennità risarcitoria di cui all’art.167 D.lgs. 42/2004, avverso il quale l’interessata propone ricorso al TAR […].
3. Quest’ultimo ha respinto il ricorso affermando innanzitutto che il vincolo paesaggistico era esistente già all’epoca di realizzazione del volume tecnico e che l’indennità risarcitoria costituiva presupposto imprescindibile per la sanabilità dell’abuso paesaggistico; ha aggiunto che era inoltre priva di rilievo la circostanza che si fosse realizzato un mero cambio di destinazione d’uso senza lavori esterni, così come era irrilevante, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento.
4. L’appello è affidato a tre motivi, sostanzialmente reiterativi di cui proposti in primo grado, ma secondo l’interessata malamente apprezzati e ingiustamente respinti.
4.1. Con il primo motivo si ribadisce che l’autorizzazione paesaggistica non era necessaria e che comunque era stata rilasciata con la sanatoria dal Comune […] relativamente alle opere edilizie consistenti in una mera ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di un volume tecnico in civile abitazione sul terrazzo […]. E’ stato anche sottolineato che la sanzione prevista all’epoca dalla L. 1497/1939 era stata definitivamente abrogata nel 2008; che la [continua ..]
Sezione: Consiglio di Stato
(Cons. St., sez. II, 30 gennaio 2024, n. 945)
Stralcio a cura di Davide Gambetta
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