Argomento:
Dei delitti contro la personaSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. V, 5 agosto 2025, n. 28621)
Stralcio a cura di Claudia Scafuro
“(…) Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che ha dichiarato OMISSIS colpevole del reato di diffamazione a mezzo stampa, commessa attraverso la pubblicazione, su due profili del social network "Facebook", di post offensivi dell'onore e della reputazione di OMISSIS quale responsabile dell'Assessorato alla cultura del Comune di OMISSIS che veniva indicato come dedito al "consumo e spaccio di cocaina" e "cocainomane". (…)
Il ricorso va dichiarato inammissibile. (…).
La Corte di appello ha (…) correttamente valutato come insufficientemente assolto dal ricorrente, nel caso di specie, l'onere di verifica delle fonti dalle quali ha tratto la notizia diffamatoria, e parimenti corretta è l'osservazione conclusiva sul punto del Giudice a quo, che ha stigmatizzato come, nell'insistere nella tesi della veridicità dei giudizi espressi sul web, l'imputato ha mancato di citare la fonte dalla quale avrebbe appreso le notizie diffamatorie ingiustificatamente diffuse, né ha saputo indicare le circostanze che gli avrebbero creato il legittimo convincimento della veridicità delle informazioni diffamatorie riportate in danno della parte civile, così da potersi ritenere integrata la c.d. scriminante putativa di cui all'art. 51 cod. pen.., per la quale, sussistendo i limiti inerenti a tale scriminante (diritto di critica), si richiede, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma.
Invero, come è noto, il diritto di critica - esercitabile a prescindere dall'essere un giornalista - rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. (…) detti limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla [continua ..]
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