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Risponde di furto in abitazione colui che si introduce nell´immobile munito delle chiavi dell'immobile per ragioni di lavoro quando l´accesso nel locale non sia stato strumentale ad espletare l'attività per cui era stato consentito, bensì finalizzato sin dal principio all´impossessamento della cosa mobile in esso contenuta
Argomento: Dei delitti contro il patrimonio
Sezione: Sezione Semplice
“ (…) La questione giuridica che sottende tale censura può essere sintetizzala nei seguenti termini: se possa ritenersi configurabile il delitto di furto in abitazione in luogo del furto semplice quando il fatto sia commesso da un soggetto che abbia le chiavi dell'immobile o, comunque, la possibilità di accedervi per ragioni di lavoro.
Su un piano generale, occorre rammentare che il reato di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis cod. pen. è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che ha contestualmente abrogato le circostanze aggravanti, di analogo contenuto, precedentemente previste dall'art. 625 comma 1 n. 1) e n. 4) cod. pen. (quest'ultima relativa al furto c.d. con strappo).
A riguardo, è opportuno ricordare come questa Corte abbia ripetutamente chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista un nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il testo dell'art. 624-bis cod. pen., come novellato dall'art. 2, secondo comma, della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha ampliato l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, ma non ha innovato il profilo della strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già richiesto dal previgente art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen. (Sez. 5, n. 19982 del 01/04/2019, Filippeli, Rv. 275637; Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, Licordari, Rv. 260225; Sez. 5, n. 14868 del 15/12/2009, Franquillo, Rv. 246886).
Vi è dunque che, per la configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia (Sez. 4, n. 3716 del 11/01/2023, Rombaldoni, Rv. 284090; Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, Licordari, Rv. 260226), come, ad esempio, la circostanza di essere entrato nell’immobile come ospite del proprietario (Sez. 4, n. 3450 del 20/12/2018, dep. 2019, Badiano, Rv. 275115).
Più in particolare, si è sottolineato, a questo riguardo, che le mera occasionalità della presenza all'interno del luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, è insufficiente a [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen, Sez. V, 28 febbraio 2025, n. 11744)
Stralcio a cura di Giuseppe Tuccillo
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