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Sollevata la questione di legittimità costituzionale del riformato Traffico di influenze illecite, nella misura in cui violerebbe l´obbligo di incriminazione previsto dalla Convenzione di Strasburgo, che, contrariamente alla normativa introdotta con l. 114/2024, prevede l´incriminazione sia dello sfruttamento di relazioni esistenti che di quelle asserite/millantate e dà rilievo, quale contropartita della condotta illecita, a qualsiasi vantaggio indebito e non solo a utilità economiche

Argomento: Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Sezione: Sentenze di Merito

Tribunale di Roma, Sez. GIP-GUP - dott.ssa Tarantino, 31 gennaio 2025

Stralcio a cura di Vincenzo Nigro

“(…)  In punto di rilevanza della questione, va osservato che nel presente giudizio a quo, questo Giudice per l'Udienza Preliminare è chiamato a valutare la richiesta di rinvio a giudizio degli odierni imputati in ordine al reato di cui all'art. 346 bis cp e, con riguardo all'imputato (…) la richiesta di applicazione pena ex art. 444 cpp (…). La condotta contestata agli imputati al capo A (…) consiste quindi in una cd. "mediazione onerosa", teleologicamente orientata alla commissione di fatti che, nella legislazione all'epoca vigente, costituivano ipotesi di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) a vantaggio indebito di privati. Fattispecie di reato che, come noto, è stata abrogata dalla stessa legge 114/2024, unitamente alla riformulazione dell'art. 346 bis cp. Appare dunque evidente che, a seguito dell'abrogazione del reato di cui all'art. 323 c.p. e con la riduzione del perimetro applicativo dell'art. 346 bis c.p. in assenza di una declaratoria di incostituzionalità della modifica dell'art 346 bis c.p., il fatto ascritto al capo A - con riguardo al quale, peraltro, è stato altresì disposto il sequestro preventivo del profitto e del prezzo - sarebbe ad oggi privo di rilevanza penale. La condotta degli imputati non è del resto inquadrabile in altre fattispecie di reato; né appare possibile aderire alla richiesta formulata dalla Parte Civile - che ha richiesto a questo Giudice di invitare il Pubblico Ministero ad operare la modifica del reato di cui al capo F (abuso di ufficio cui sarebbe finalizzata la condotta di traffico di influenze contestata al capo A) ai sensi dell'art. 314 cp (peculato) o, in subordine, 314bis cp (indebita destinazione di denaro o cose mobili), non sussistendo nel caso di specie gli estremi oggettivi e soggettivi di tali reati. Per tali ragioni, la questione deve ritenersi rilevante nel presente processo, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. In punto di ammissibilità della questione, va osservato quanto segue. L'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 lett. E, legge 114/2024, che ha integralmente riformulato l'art. 346-bis cp con parziale abolitio criminis, avrebbe quale effetto, “in malam partem”, quello di far rivivere la previgente (e più ampia) formulazione dell’art. 346 bis [continua ..]

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