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In materia ambientale, il giudizio di tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo. Non può dunque sostanziarsi esclusivamente sulla natura episodica del trasporto illecito del rifiuto

Argomento: Della non punibilitā per particolare tenuitā del fatto
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 16 gennaio 2025, n.5154)

Stralcio a cura di Francesca Saveria Sofia

“(…) il Tribunale di Messina dichiarava – OMISSIS - responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. n 152 del 2006, per aver effettuato in data 14 dicembre 2021 un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi senza la prescritta autorizzazione ed in difetto dell'iscrizione all'albo gestori ambientali (…) Avverso tale sentenza ha proposto atto di appello, convertito dalla Corte territoriale in ricorso per cassazione, il difensore di fiducia del ricorrente (...) si duole la difesa di quanto oggetto di contestazione nel capo di imputazione,  riferentesi genericamente a rottami metallici in rame, laddove la previsione legislativa di cui all'art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152 del 2006, impone la qualifica di "rifiuto" (…) Cita al riguardo giurisprudenza di questa Corte sostenendo che ai fini della contestazione non sarebbe sufficiente una  generica indicazione del materiale, nella specie il "materiale ferroso", occorrendo invece definirne gli elementi descrittivi in modo da consentire di ritenere che il materiale abbia le  caratteristiche per essere considerato rifiuto.  (…) Deduce, con il terzo motivo, la violazione di legge per la mancata esclusione della punibilità ex art. 131-bis, cod. pen. In sintesi, la difesa del ricorrente si duole per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, essendo stato contestato un solo episodio di trasporto, non potendosi valorizzare condotte pregresse non ricadenti nell'ambito materiale del fatto contestato (…) il ricorso, così correttamente riqualificata l'impugnazione da parte della Corte d'Appello attesa l'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, è palesemente inammissibile in quanto, oltre a svolgere censure sostanzialmente di merito, compatibili con la natura del mezzo proposto, solleva inoltre questioni giuridiche generiche e manifestamente infondate.  Quanto sopra, anzitutto, investe le doglianze riguardanti il primo motivo. (…) Che si tratti di una tipologia di rifiuti "specifica" e non genericamente indicata, come sostiene la difesa, del resto, si desume agevolmente dal fatto che tale tipologia di rifiuti viene ad essere qualificata, in maniera espressa, anche dal legislatore eurounitario. Il Regolamento UE del 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201), reca infatti i [continua ..]

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