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Non è discriminatoria la disposizione che consente la detenzione domiciliare al padre detenuto solo «se la madre è deceduta o impossibilitata» in quanto l´impossibilità può essere interpretata in modo evolutivo. Deve invece essere dichiarata l´incostituzionalità della disposizione limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre» in quanto ciò priverebbe il figlio di vivere una relazione continuativa con l´unico genitore ancora in vita o capace di assolvere alle funzioni genitoriali
Argomento: Ordinamento penitenziario
Sezione: Corte Costituzionale
“(…) Con l’ordinanza iscritta al n. 174 del reg. ord. 2024, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit., con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui prevede che la detenzione domiciliare sostitutiva può essere concessa al padre detenuto soltanto «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre». In via subordinata, il rimettente solleva identiche questioni sul solo inciso «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».
Con l’ordinanza iscritta al n. 197 del reg. ord. 2024, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit. in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 29, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui prevede che la detenzione domiciliare può essere concessa al padre detenuto soltanto «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre». I due giudizi concernono questioni in larga misura sovrapponibili e meritano, pertanto, di essere riuniti ai fini della decisione.
Entrambi i rimettenti si dolgono, in sintesi, del differente trattamento del padre e della madre condannati, quanto alle condizioni di accesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale. Tale misura è prevista dall’art. 47-quinquies ordin. penit. per i genitori condannati che non possano fruire della detenzione domiciliare “ordinaria” ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), ordin. penit., la quale è invece riservata ai condannati che espiino una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena. Le condannate madri di figli di età non superiore a dieci anni, ovvero gravemente disabili, possono essere ammesse alla misura, una volta scontato almeno un terzo della pena ovvero quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo, «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti» (comma 1); ovvero anche prima [continua ..]
Sezione: Corte Costituzionale
(C. Cost., 18 aprile 2025, n. 52)
Stralcio a cura di Giuseppe Tuccillo