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Il furto con strappo, anche nella sua forma aggravata, in virtù della sua omogeneità offensiva, non comprende al suo interno fatti connotati da un tasso di disvalore tale da rendere necessaria l´introduzione, da parte della Corte Costituzionale, della circostanza attenuante della lieve entità

Argomento: Proporzionalità della pena
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 27 novembre 2025, n. 171)

Stralcio a cura di Fabio Coppola 

“Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica (reg. ord. n. 246 del 2024), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, secondo comma, cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata per il reato di furto con strappo è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Il rimettente ritiene innanzitutto violato il principio di ragionevolezza in quanto il furto con strappo, privo di una attenuante di lieve entità, sarebbe caratterizzato da una eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio e, in particolare, da una pena edittale minima di quattro anni di reclusione e 927 euro di multa, sanzione che non permetterebbe, nei casi di minore offensività, di contenere la pena entro i limiti della proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e all’importanza del bene giuridico leso. Ritiene altresì violato il principio di uguaglianza, rispetto ai reati di rapina ed estorsione – che sarebbero più gravi del furto con strappo in quanto caratterizzati da violenza alla persona – per i quali è prevista l’attenuante della lieve entità del fatto. Infine, sarebbe leso il principio della finalità rieducativa della pena, in quanto si tratterebbe di una sanzione eccessiva e sproporzionata che non potrebbe essere percepita dal condannato come “giusta”. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano (reg. ord. n. 59 del 2025) ha sollevato, anch’egli in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, commi secondo e terzo, cod. pen. con lo stesso petitum. (...) Nel merito le questioni non sono fondate.  Occorre ricordare che questa Corte ha progressivamente esteso l’attenuante “indefinita” della lieve entità (o della minore gravità) del fatto a numerose ipotesi di reato per le quali il legislatore ha previsto minimi edittali particolarmente elevati: «al sequestro estorsivo [(sentenza n. 68 del 2012)], al sabotaggio militare (sentenza n. 244 del 2022), all’estorsione [continua ..]

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