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Il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva, in quanto la “diffusione di germi patogeni” non qualifica una forma vincolata della condotta, ma costituisce l´espressione normativa dell´evento epidemico
Argomento: Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Sezione: Sezioni Unite
“(…) Con sentenza del 28 marzo 2024, il Tribunale di Sassari ha assolto OMISSIS, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui agli artt. 40, secondo comma, 438, primo comma, e 452, primo comma, n. 2, cod. pen., per avere cagionato, in qualità di delegato del datore di lavoro ex art. 16, comma 3-bis, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per colpa - consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza degli obblighi di cui all'art. 77, comma 4, d. Igs. cit. - un'epidemia, sviluppatasi all'interno dell'Ospedale civile di (…) tra marzo e aprile 2020, non fornendo ai lavoratori dello stesso i necessari dispositivi di protezione individuale, in numero idoneo, al fine di contrastare, all'interno del nosocomio, la diffusione del Sars-Cov.2, non assicurando ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata al rischio proveniente da tale virus, anche medianteaddestramento all'uso di dispositivi di protezione individuale, e non adottando, infine, misure collettive e individuali di protezione dal rischio biologico del predetto virus. (…)
Con ordinanza del 19 settembre 2024, la Quarta Sezione penale, ravvisando un potenziale contrasto, in seno alla giurisprudenza di legittimità, circa la compatibilità del delitto di epidemia colposa con la forma omissiva, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
L'ordinanza, dopo avere premesso che, nel caso di specie, la condotta ascritta all'imputato riguarda pacificamente un comportamento omissivo, ricorda che nella giurisprudenza di legittimità due sole pronunce si sono occupate del reato in esame nella forma omissiva giungendo ad escludere tale possibilità. Una prima decisione, rappresentata dalla Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017, dep. 2018, Giacomelli, Rv. 272261 - 01, e riguardante l'addebito mosso al dirigente di una società preposta alla gestione dell'acquedotto comunale per avere determinato l'insorgenza di un'epidemia nella popolazione per gli effetti del consumo di acqua pericolosa per salute, avrebbe dato conto che la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza, di merito e di legittimità (Sez. 4, n. 2597 del 26/01/2011, Ceriello, non mass., sia pur in un obiter dictum), hanno sottolineato che il fatto tipico dell'art. 438 cod. pen. ha previsto anche un percorso causale strettamente predeterminato, con la conseguenza che il medesimo evento realizzato secondo un diverso percorso difetterebbe di tipicità. (…) [continua ..]
Sezione: Sezioni Unite
(Cass. Pen., SS.UU., 28 luglio 2025, n. 27515)
Stralcio a cura di Claudia Scafuro

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