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Ai fini della configurazione del reato di maltrattamenti in famiglia, la convivenza non può essere esclusa quando sia temporaneamente sospesa o segnata da intervalli, purché restino intatti gli altri aspetti, materiali e spirituali, della comunione di vita e della volontà di condivisione che andranno accertati dal giudice di merito per collocare correttamente motivazioni personali e condizioni soggettive che muovono le condotte umane
Argomento: Dei delitti contro la persona
Sezione: Sezione Semplice
"Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Catania, emessa il 10 maggio 2021 con il rito abbreviato, nei confronti di OMISSIS per il delitto di maltrattamenti ai danni della convivente, aggravato dallo stato di gravidanza della donna e dalla presenza del fratello di questa, affetto da sindrome di down, "dal 2018 all'aprile 2020", previa correzione dell'anno di decorrenza delle condotte in origine contestate dal 2019. (…)
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi, di natura processuale, possono essere trattati congiuntamente e sono sia generici, perché risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, sia reiterativi in quanto i Giudici di appello hanno indicato compiutamente le ragioni per le quali hanno disatteso le tesi difensive replicate in questa Sede. (…)
L'ordinanza emessa l'11 maggio 2023, in questa Sede impugnata, non ha fatto altro che allineare il contenuto dell'imputazione con la data del delitto, accertata dal giudice di primo grado con il rito abbreviato scelto dal ricorrente. Infatti, la Corte di appello, nel contraddittorio tra le parti e senza che rilevi la posizione assunta dal Sostituto Procuratore generale in udienza che aveva rimesso alla Corte di provvedere di ufficio, ha disposto, su istanza della parte civile, la correzione della data del commesso reato dal 2018 - anziché dal 2019 come scritto alla fine del capo di imputazione (In C dal 2019) - ritenendola un errore materiale, senza peraltro che la difesa vi si opponesse, tanto da avere così sanato l'eventuale nullità oggi eccepita. Nel caso in esame, il giudice di appello, senza incorrere nel vizio denunciato, ha evidenziato, con congrua valutazione, che la ritenuta «modifica» dell'anno a decorrere dal quale le condotte maltrattanti si sono sviluppate non ha avuto incidenza sull'identità sostanziale e l’identificazione dell'addebito evincibile dalle inequivoche circostanze di luogo e di azione risultanti dagli atti del fascicolo delle indagini preliminari, oltre che dallo stesso capo di imputazione, senza possibilità di fraintendimenti tali da pregiudicare il diritto di difesa. (…)
Appartiene al potere del giudice della cognizione indicare il momento di consumazione del reato [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. VI, 21 ottobre 2024, n. 38603)
Stralcio a cura di Claudia Scafuro
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