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A fronte di un dato convenzionale vago in ordine al concetto di lobbying illecito, spetta al legislatore nazionale precisare i confini delle condotte punibili, tenendo conto del principio di sufficiente precisione della legge penale. Tale compito, assolto mediante la riscrittura dell´art. 346-bis c.p. ad opera della legge n. 114/2024, non si pone in contrasto con l´obbligo di incriminazione previsto dalla Convenzione di Strasburgo e, pertanto, non viola l´art. 117 della Costituzione
Argomento: Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Sezione: Corte Costituzionale
(…) Con l’ordinanza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Roma ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera e), della legge n. 114 del 2024, che ha sostituito l’art. 346-bis cod. pen., in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 12 della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione.
Secondo il giudice a quo, la riscrittura della fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen. ad opera della disposizione censurata avrebbe comportato una riduzione del suo perimetro applicativo incompatibile con gli obblighi derivanti dall’art. 12 della Convenzione di Strasburgo, ratificata dall’Italia e resa esecutiva nell’ordinamento interno con legge n. 110 del 2012. Da ciò deriverebbe la violazione tanto dell’art. 11, quanto dell’art. 117, primo comma, Cost. (…)
L’art. 12 della Convenzione di Strasburgo recita, nel testo ufficiale inglese: «Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising, giving or offering, directly or indirectly, of any undue advantage to anyone who asserts or confirms that he or she is able to exert an improper influence over the decision-making of any person referred to in Articles 2, 4 to 6 and 9 to 11 in consideration thereof, whether the undue
advantage is for himself or herself or for anyone else, as well as the request, receipt or the acceptance of the offer or the promise of such an advantage, in consideration of that influence, whether or not the influence is exerted or whether or not the supposed influence leads to the intended result». (…)
Le questioni di legittimità costituzionale ora all’esame della Corte muovono dal presupposto che le modifiche apportate all’art. 346-bis cod. pen. ad opera della riforma del 2024, restringendo l’ambito applicativo della fattispecie di traffico di influenze illecite così come in precedenza configurato in seguito alla riforma del 2019, producano un risultato in contrasto con l’obbligo che discende a carico degli Stati firmatari dall’art. 12 della Convenzione di Strasburgo.
Conseguentemente, il rimettente invoca da questa Corte un intervento ablativo sulla disposizione modificatrice – l’art. 1, [continua ..]
Sezione: Corte Costituzionale
(C. Cost., 16 dicembre 2025, n. 185)
Stralcio a cura di Fabio Coppola

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