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Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esliciti, la condotta di chi, avendo ricevuto (o comunque acquisito) materiale visivo pubblicato su un sito web di incontri il cui accesso è limitato ai soli iscritti, lo trasmetta a terzi senza il consenso della persona ritratta. Quest´ultima facoltà, invero, in virtù del consenso espresso dalla persona offesa al momento dell´apertura dell´ “account”, è limitata ai soli appartenenti alla comunità virtuale a cui il materiale era stato originariamente inviato e unicamente all´interno di essa
Argomento: Dei delitti contro la libertą morale
Sezione: Sezione Semplice
“Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione (…)per il tramite del proprio difensore, Avv. (…) affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
(...) Con il primo motivo, si duole di violazione di legge per inosservanza delle norme processuali in tema di fumus commissi delicti ed esigenze cautelari. Osserva la difesa che l'art. 612 ter cod. pen. punisce la diffusione di immagini o video, dal contenuto sessualmente esplicito, a rimanere privati". Tale condizione non ricorre nel caso in esame, atteso che la piattaforma (…) da cui è stato estrapolato il video poi trasmesso ai parenti del querelante, era liberamente accessibile, oltre che gratuito. La giurisprudenza (Rv. 286566-01) richiamata dal Tribunale del riesame sarebbe inconferente, in quanto riferita a un caso in cui l'accesso al sito web di incontri era limitato ai soli soggetti registrati al sito stesso. (...)
Nel caso in esame, la motivazione resa dal Tribunale del riesame è tutt'altro che apparente o lacunosa, ciò che rende i motivi di ricorso privi di pregio. E, infatti, come chiarito in motivazione, tanto la piattaforma (…) quanto il sito web (…) da cui il video è stato estrapolato, nel caso di specie - richiedono la previa registrazione dell'utente e, quanto alla piattaforma (…) essa è accessibile solo agli iscritti.
(…) le eccezioni riguardanti l'asserita insussistenza del fumus commissi delicti e delle esigenze cautelari sono poste in termini puramente astratti, enunciativi e generici (…), non risultando altrimenti argomentate. Sicché esse devono ritenersi inammissibili, in quanto aspecifiche, data la carenza di confronto con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (v., ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608 — 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, R". 253849 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo, n. m.).
Sicché risultano correttamente applicati al caso di specie i principi citati dal Collegio del riesame, segnatamente quelli posti da Sez. 5, n. 25516 del 05/03/2024, D., Rv. 286566 - 01, secondo cui «integra il [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen. Sez. V, 10 luglio 2025, n. 25516)
Stralcio a cura di Elsa Perruso
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