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Gli amministratori senza delega, alla luce della riforma del diritto societario, non hanno più un generale obbligo di vigilanza sulla gestione attuata dagli organi delegati, atteso che l'art. 2392, comma 2, cod. civ. non prevede più che siano "solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione", ma che lo siano solo ove, "a conoscenza di fatti pregiudizievoli", non abbiano "fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose".

Argomento: Reati societari
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 10 aprile 2025, n. 14199)

Stralcio a cura di Francesco Martin

“(…) in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il concorso per omesso impedimento dell'evento dell'amministratore privo di delega è configurabile quando, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte illecite tenute dai consiglieri operativi in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento, dovendosi infine accertare, sulla base di un giudizio prognostico controfattuale, la sussistenza del nesso causale tra le contestate omissioni e le condotte delittuose ascritte agli amministratori con delega (Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, Rv. 284175-01). Tanto, al fine di "evitare che siano pronunciate condanne basate su una responsabilità di posizione ovvero fondate su un rimprovero per colpa anziché per dolo, come richiesto per l'integrazione delle fattispecie di bancarotta di cui agli artt. 216 e 223 L.F.": non essendo, pertanto, sufficiente, ai fini dell'affermazione di responsabilità, "la presenza di dati (c.d. segnali d'allarme) da cui desumere un evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio della verifica di detto evento", essendo "necessario che il consigliere privo di delega ne sia concretamente venuto a conoscenza e sia rimasto volontariamente inerte così avallando le condotte mendaci o distrattive degli amministratori dotati di deleghe". Insomma, "la sussistenza di fattori di anomalia evidenti, se comporta in chi li colse un chiaro addebito per colpa, finanche grave, non consente di affermare, oltre ogni ragione le dubbio, che l'inerzia, ciò nonostante serbata, da parte di chi sarebbe stato tenuto ad attivarsi - nel caso di specie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2381, comma 6, e 2392 cod. civ. - sia ex se espressiva della volontaria adesione all'evento pregiudizievole, rappresentato dalla condotta criminosa altrui, il cui concreto verificarsi si sia affacciato nella prospettiva conoscitiva del soggetto agente che ne abbia accettato il rischio". Tanto perché gli amministratori senza delega, alla luce [continua ..]

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