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Risponde del delitto di cui all´art. 633 c.p. il titolare di una concessione avente ad oggetto l´utilizzo di una strada comunale che consente l´accesso al mare, qualora apponga su di essa una limitazione strutturale (ad esempio, un cancello) che impedisca l´esercizio del diritto di libero accesso al mare garantito a tutti i cittadini, non potendo il provvedimento concessorio derogare ai principi della normativa nazionale di riferimento disponendo un uso esclusivo e privato del bene pur dato in concessione

Argomento: Dei delitti contro il patrimonio
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. II, 27 ottobre 2025, n. 34955)

Stralcio a cura di Fabio Coppola

“Il Tribunale di (…), sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, con ordinanza in data (…), rigettava l'appello proposto nell'interesse di  (…) avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un cancello accedente una stradina comunale del comune di (…) disposto nel procedimento per occupazione abusiva intentato nei confronti della stessa indagata. (…) [D]eve, infatti, essere ricordato come la disciplina delle concessioni comunali delle vie di accesso al mare deve essere coordinata con le disposizioni di legge che costituiscono fonte sovraordinata, non potendo il provvedimento amministrativo dell'ente territoriale contrastare e derogare ad una norma di carattere generale contenuta nella legge nazionale. Orbene, in materia di vie d i accesso a l mare, i principi di riferimento sono (…) un generale " obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione" Con una disposizione di carattere generale, quindi, il legislatore nazionale h a dettato una prima regola di riferimento alla quale devono attenersi sia gli enti territoriali che i titolari di singole concessioni demaniali marittime stabilendo espressamente il diritto dei cittadini d i libero accesso al mare che non può essere impedito dal rilascio di provvedimenti concessori che abbiano ad oggetto spazi demaniali marittimi ovvero vie di accesso a l mare. Detto principio generale di riferimento è stato ribadito dalla legge comunitaria del 2010 che, nel dettare le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ha stabilito come ogni previsione successiva vada assunta: "fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e d i fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione…” (…) Il principio generale del libero accesso al mare trova conforto anche in varie applicazioni giurisprudenziali; (…) va richiamata l'ordinanza n . 2543/2015 della sesta sezione del Consiglio d i Stato, che, dirimendo la questione relativa all'accessibilità pubblica alla battigia e al mare, ha precisato che il demanio marittimo è indirettamente [continua ..]

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