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La possibile presenza di strumenti tecnologici di autosomministrazione del trattamento di fine vita, idonei a garantire il diritto all´autodeterminazione fino all´ultimo momento utile, non consente di sindacare la legittimità costituzionale della punibilità dell´omicidio del consenziente in caso di paziente che richieda di accedere alla morte medicalmente assistita per mano altrui, non potendo fisicamente autosomministrarsi il trattamento a causa della tetraparesi da cui è affetto

Argomento: Fine vita
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 25 luglio 2025, n. 132)

Stralcio a cura di Fabio Coppola 

“(…) M. S., persona affetta da sclerosi multipla a decorso progressivo primario, ha proposto innanzi al Tribunale di Firenze ricorso per provvedimento d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, al fine di sentire accertare, previa eventuale rimessione di questione di legittimità costituzionale dell’art. 579 cod. pen., la sussistenza, in capo alla stessa ricorrente, del «diritto fondamentale ad autodeterminarsi nelle scelte terapeutiche in materia di fine vita, nella sua declinazione del diritto di scegliere, in modo libero, consapevole e informato, di procedere alla somministrazione del farmaco letale in modalità eteronoma e dunque da parte del personale sanitario». (…) In data 7 aprile 2025, ulteriormente aggravatosi il quadro clinico, M. S. ha chiesto al giudice cautelare che il proprio medico di fiducia fosse autorizzato, inaudita altera parte, ad attuare la sua volontà suicidaria, tramite infusione del farmaco letale, che ella non è più in grado di autosomministrarsi. (…) D’altro canto, essendo paralizzata dal collo in giù, M. S. potrebbe autosomministrarsi il farmaco endovena solo con l’utilizzo di uno strumento meccanico azionato dal movimento dei muscoli della bocca o dei bulbi oculari, o da un comando vocale, dispositivo che, per quanto riferisce la stessa Azienda sanitaria competente, non è attualmente presente sul mercato, e che, quand’anche venisse nel frattempo prodotto o adattato, dovrebbe soggiacere ai tempi delle necessarie valutazioni di conformità. Non potrebbe d’altronde escludersi che, attesa la natura progressiva della malattia, M. S. perda, medio tempore, anche l’uso residuo dei muscoli del volto e della bocca, cosicché la somministrazione endovenosa ad opera di terzo «rimarrebbe non solo la scelta ritenuta più idonea e con minori complicazioni, ma anche la sola tecnicamente possibile». Tutto ciò considerato, l’art. 579 cod. pen., nella parte in cui non esime da punibilità chi attui materialmente l’altrui volontà suicidaria nelle condizioni identificate dal caso di specie, violerebbe innanzitutto l’art. 3 Cost., per l’irragionevole disparità di trattamento che verrebbe a prodursi tra situazioni [continua ..]

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