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Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso presuppone che il soggetto procacciatore dei voti faccia parte dell´associazione di stampo mafioso o che, pur essendone estraneo o agendo uti singulus, la modalità di procacciamento dei voti sia di tipo mafioso

Argomento: Dei delitti contro l'ordine pubblico
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 11 aprile 2025, n. 14344)

Stralcio a cura di Francesco Martin

“La fattispecie di cui al primo comma dell'art. 416-ter cod. pen., nella formulazione vigente, delinea un reato comune, che può essere integrato sia dal candidato alle elezioni, sia da colui che intenda partecipare alla competizione elettorale, prima dell'indizione della stessa; ai fini della integrazione di tale delitto, dunque, non è necessaria la qualità effettiva di candidato. Il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., infatti, postula che l'accordo illecito tra il procacciatore di voti e il candidato sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale, ma non giacché il patto illecito intervenga nell'imminenza delle consultazioni elettorali e, segnatamente, dopo la convocazione dei comizi elettorali. La fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso non pone limiti temporali quanto alla sua consumazione, purché l'accordo sia stato effettivamente concluso e la competizione elettorale sia individuata. Il reato di scambio politico-elettorale è, infatti, integrato per il solo fatto che sia stata raggiunta l'intesa illecita, venendo così anticipata la punibilità, a tutela del regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, rispetto alle iniziative che dovessero (o anche non dovessero) essere concretamente adottate per la ricerca e il procacciamento di quei voti (in questo senso, Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Zullo, non massimata sul punto). Principi di diritto analoghi, del resto, sono affermati dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità con riferimento all'analogo delitto di corruzione elettorale. Ai fini della integrazione del delitto di cui al primo comma dell'art. 86 del D.P.R. n. 570 del 1960, non è, infatti, necessaria la qualità effettiva di candidato, attraverso una corretta esegesi del testo normativo, che descrive un reato comune, che "chiunque" può commettere, non essendo necessaria, diversamente dall'ipotesi di corruzione ordinaria, la presenza attiva di un pubblico ufficiale o di un soggetto politico candidato alla competizione elettorale (Sez. 1, n. 45152 del 17/03/2016 Rv. 268035; conf. Sez. 5 n. 19922 del 12/04/2021, Rv. 281254; (Sez. 5, n. 1039 del 30/09/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282966 - 01), coerentemente con la duplice ratio legis individuabile nella tutela della libertà di voto, e nella necessità di impedire qualunque interferenza nella [continua ..]

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