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L´obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel procedimento monitorio in materia di telecomunicazioni

Cristina Fucilitti

Cass. civ., Sez. un., 28 aprile 2020, n. 8240

La OMISSIS, con un unico motivo di ricorso, denuncia la violazione dell’art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997 e dell’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ed anche, in relazione all’art. 360, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso “con riferimento alla pronuncia di improcedibilità dell’azione monitoria proposta da OMISSIS”. Il primo interrogativo sottoposto all’attenzione della Corte dalla ordinanza interlocutoria è se, nella particolare materia dei servizi di telecomunicazioni, sia necessario esperire preventivamente il tentativo di conciliazione anche per poter richiedere l’emissione di una ingiunzione di pagamento (…). È necessario, per fornire una risposta agli interrogativi posti dalla ordinanza interlocutoria procedere all’inquadramento normativo della fattispecie, sulla base di una interpretazione delle norme applicabili costituzionalmente orientata e che tenga conto delle affermazioni della Corte di giustizia. La disciplina generale in materia di modalità alternative di risoluzione delle controversie finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ovvero il d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, all’art. 5, commi 1 e 1-bis, prevede che il preventivo esperimento di un procedimento di mediazione sia obbligatorio in una serie di materie e che il suo preventivo esperimento costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, con un meccanismo di procedibilità sospensiva, in quanto prevede una modalità di recupero, durante il processo, dell’attività conciliativa eventualmente omessa. Infatti, se il giudice si avvede che la mediazione è iniziata ma non si è ancora completata, o se riscontra che le parti non vi hanno proceduto prima dell’introduzione del giudizio, deve rinviare la trattazione ad udienza successiva alla chiusura del procedimento di mediazione, fissando alle parti un termine per iniziare la mediazione se non vi hanno ancora dato corso (…). Per scelta normativa, nella generalità dei procedimenti per i quali è stata introdotta la mediazione preventiva obbligatoria, è esclusa la necessità di procedere preventivamente alla mediazione per poter richiedere un decreto ingiuntivo, e la necessità di introdurre [continua ..]

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Nota di Cristina Fucilitti

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 8240/2020, oggetto del presente breve commento, si occupa della questione dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione nella materia delle telecomunicazioni con riferimento al procedimento monitorio previsto nell’art. 633 c.p.c. Nel caso di specie la Corte di Appello di Roma aveva rigettato l’impugnazione proposta dall’operatore telefonico T., confermando così la sentenza del Tribunale di Roma che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in precedenza. Infatti il Tribunale di Roma aveva dichiarato improcedibile, per non aver preliminarmente espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione prima del deposito del ricorso del decreto ingiuntivo, la domanda di pagamento promossa dall’operatore telefonico T. contro la società n. S.p.A (già K. S.p.A.) allo scopo di ottenere il corrispettivo per la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile. Nello specifico, nel settore delle telecomunicazioni, la L. n. 249/1997 ed il successivo regolamento Agcom n. 182/02/CONS prevedono che non possa essere proposto il ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione. Invece nello stesso settore delle comunicazioni, la situazione da un punto di vista normativo era meno chiara in relazione al procedimento monitorio. A tal proposito va sottolineato come non sussista una espressa disciplina che preveda in modo chiaro ed univoco l’obbligatorietà di tale tentativo antecedentemente l’instaurazione del procedimento ingiuntivo. A tutto ciò bisogna aggiungere che la Corte Costituzionale ha sottolineato, più volte in alcune sue pronunce, l’incompatibilità sotto il profilo strutturale del tentativo di conciliazione con il procedimento monitorio. In particolar modo la Corte Costituzionale «[…] ha individuato nella mancanza di contraddittorio tra le parti l’elemento di incompatibilità strutturale tra il procedimento di conciliazione (che tale contraddittorio presuppone) ed il provvedimento monitorio (che non prevede contraddittorio nella fase sommaria) […]». Sulla base di quanto affermato dalla Consulta, la Corte di Cassazione ha, pertanto, affermato, il seguente principio di diritto per cui «[…] non è necessario procedere al tentativo di conciliazione obbligatorio, prima di richiedere il [continua ..]

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