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Il diritto-dovere di visita al figlio minore non è coercibile: inapplicabilità delle misure di coercizione indiretta ex art. 614bis c.p.c.

Annamaria Pelo

(…) La questione che viene all’esame della Corte di legittimità è quella di stabilire se il diritto-dovere di visita del figlio minore proprio del genitore non collocatario, ferma l’infungibilità della condotta, sia suscettibile di coercibilità in via indiretta per le modalità di cui all’art. 614 bis cod. proc. civ (…) Nella descritta strumentalità di posizioni, si declina il “diritto-dovere” di visita del genitore presso il quale il figlio non sia stato collocato che, come denuncia la stessa adottata dizione, è esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo concorrendo con l’altro ai compiti di assistenza, cura ed educazione della prole. L’indicata posizione nei suoi plurimi contenuti: a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell’altro genitore, su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie condotte dal rendere più difficoltoso o dall’impedire l’esercizio dell’altrui diritto nei termini di cui all’art. 709-ter cod. proc. civ. ed è, d’altra parte, abdicabile dal titolare; b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata sulla autonoma e spontanea osservanza dell’in­teressato e, pur nell’assolta sua finalità di favorire la crescita equilibrata del figlio integrativa dell’indicato munus, non è esercitabile in via coattiva dall’altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale del minore (…) In siffatto prisma di relazioni, là dove la posizione del genitore non collocatario venga in rilievo in quanto portatrice del “diritto” di visita del figlio minore, essa riceve tutela dal sistema rispetto alle condotte pregiudizievoli poste in atto dall’altro genitore che, di ostacolo all’esercizio dell’altrui diritto ed integrative di inadempimenti gravi, divengono ragione di risarcimenti e sanzioni secondo il sistema modulare e flessibile voluto dal legislatore all’art. 709-ter cod. proc. civ. Nel caso in cui, invece, della descritta posizione, nella duplicità della sua declinazione, venga in considerazione il “dovere” di frequentazione e visita del figlio minore non deve sfuggire all’interprete che esso, per siffatta sua [continua ..]

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Nota di Annamaria Pelo

La questione sottesa alla pronuncia in esame involge l’applicabilità al diritto di famiglia della previsione di cui all’art. 614 bis c.p.c., che prevede la possibilità per il giudice di condannare il soggetto inadempiente a pagare una somma di denaro, a titolo di sanzione, per il mancato adempimento della sua obbligazione. La Corte di Cassazione è stata adita al fine di stabilire se, in caso di inadempimento del diritto-dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, possa applicarsi lo strumento di coercibilità in via indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c. La vicenda origina da un procedimento avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità e la regolamentazione del dovere del padre di far visita periodicamente al figlio nato fuori del matrimonio. Il giudice di prime cure, accertata la paternità naturale del genitore non collocatario, sanzionava quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 614 bis c.p.c. per inadempimento del diritto-dovere di visita e quantificava in € 100,00 la somma da versare alla madre per ogni futuro inadempimento di tale obbligo. Tale decisione, veniva impugnata dal padre mediante ricorso per cassazione. Questi sosteneva che lo strumento della coercizione indiretta prevista dall’art. 614-bis c.p.c. non potesse applicarsi agli obblighi di visita del figlio, poiché al diritto del minore di ricevere la visita del genitore corrisponderebbe il diritto potestativo non coercibile di quest’ultimo, neppure sanzionabile ex art. 709-ter c.p.c. La Corte accoglieva il ricorso, affermando che il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c., trattandosi di un potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra ai sensi dell’art. 709ter c.p.c. una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata. In considerazione della specialità delle regole che disciplinano il diritto di famiglia ed alla luce delle particolari relazioni che si intessono nell’ambito familiare, secondo il Supremo Consesso, nei rapporti tra genitori e figli, si deve disconoscere [continua ..]

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