home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2020 / Recupero da parte dell´INPS di sgravi contributivi integranti aiuti di Stato illegittimi: ..

indietro stampa contenuto indice libro leggi libro


Recupero da parte dell´INPS di sgravi contributivi integranti aiuti di Stato illegittimi: natura dell´azione, termine di prescrizione e presupposti del legittimo affidamento del beneficiario

Giovanni Cirillo

Cass. civ., Sez. IV, 27 luglio 2020, n. 15973

Articoli Correlati: previdenza sociale

(…) I primi due motivi, che per ragioni di evidente connessione possono essere esaminati congiuntamene, sono infondati per le seguenti ragioni: Questa Corte (Cass. sez. lav. n. 6671 del 3.5.2012) ha già statuito che «Agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune (nella specie, sgravi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, giudicati illegali con decisione della Commissione europea dell’1l maggio 1999), vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale ex art. 14 cit., nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonché del principio di effettività del rimedio, mentre il “periodo limite” decennale ex art. 15 cit. riguarda l’esercizio dei poteri della Commissione circa la verifica di compatibilità dell’aiuto e l’eventuale decisione di recupero. Né si può ritenere che si applichi il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., perché lo sgravio contributivo opera come riduzione dell’entità dell’obbligazione contributiva, sicché l’ente previdenziale, che agisce per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi illegittimamente applicati, non agisce in ripetizione di indebito oggettivo. Né, infine, è applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, poiché questa disposizione riguarda le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, mentre l’incompatibilità comunitaria può riguardare qualsiasi tipo di aiuto, senza che si possa fare ricorso all’appli­cazione analogica della norma speciale, in quanto la previsione dell’art. 2946 cod. civ. esclude la sussistenza di una lacuna normativa» (in senso conforme sull’applicabilità della prescrizione decennale e sulla sua decorrenza dalla notifica della decisione della Commissione allo Stato membro, essendo solo da quel momento l’aiuto erogato qualificabile come illegale. V, [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


Nota di Giovanni Cirillo

La vicenda in esame attiene al recupero, da parte dell’INPS, di sgravi contributivi per assunzioni con contratti di formazione e lavoro fruiti da una nota società bancaria da novembre 1995 a maggio 2001, a seguito della decisione della Commissione UE 2000/128/CE dell’11 maggio 1999, che ne aveva dichiarato l’illegittimità in quanto integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune[1]. In particolare la Cassazione, con l’ordinanza in commento[2], ha respinto il ricorso proposto dalla società avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, aveva ritenuto legittima la pretesa avanzata dall’Istituto mediante la cartella esattoriale opposta, notificata nel 2007. La decisione risulta articolata in due fondamentali passaggi motivazionali con i quali la Suprema Corte ha giudicato infondate le censure sollevate dalla ricorrente, confortando le valutazioni compiute dalla Corte di merito. Il primo snodo argomentativo attiene all’individuazione del termine di prescrizione del credito vantato dall’INPS e della relativa decorrenza, operata muovendo dall’esatta ricostruzione della natura dell’azione spettante all’ente per il recupero degli sgravi in questione. Invero, la Corte ha ribadito[3] che tale azione configura “procedura di recupero” di aiuti di Stato illegittimi ex art. 14 Reg. CE 659/1999 (ora art. 16 Reg. UE 2015/1589), in quanto tale, giusta l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria, disciplinata dal diritto nazionale – nel rispetto dei principi di equivalenza fra le discipline e di effettività del rimedio – e pertanto, in assenza di una disposizione specifica in materia, soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c. Difatti, secondo il costante orientamento della Corte, siccome l’illegittima applicazione degli sgravi opera come riduzione dell’entità dell’obbl­igazione contributiva dovuta e non determina l’insorgenza di un indebito oggettivo, l’azione in questione, diretta al pagamento della contribuzione differenziale ad essi corrispondente, non costituisce azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., con conseguente inapplicabilità del relativo termine prescrizionale. Essa, inoltre, in quanto finalizzata al mero ripristino dello status quo ante rispetto alla [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio