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Usura e interessi moratori: le Sezioni Unite e il principio di simmetria

Giuseppe Piccardo

Cass., Sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597

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(…) Il Collegio ha ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all’interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela. Questa, invero, non sarebbe equivalente ove operata ex art. 1384 c.c.: il quale potrebbe sempre consentire una riduzione casistica e difforme sul piano nazionale, oltre che, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell’interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi, come oltre, invece, si indicherà; mentre, poi, il diritto positivo non impedisce una interpretazione che riconduca anche gli interessi moratori nell’alveo della tutela antiusura, con maggiore protezione del debitore, che sembra anzi consigliare. Certamente esiste, infatti, l’esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l’ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti (…). Nella normativa antiusura si possono rintracciare una pluralità di rationes legis, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario (…). L’affermata riconduzione degli interessi moratori nell’ambito della normativa predetta richiede la soluzione di plurime questioni, cui il Collegio ha ritenuto di offrire le risposte che seguono: i) la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato; ii) la mancata indicazione, nell’ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica; [continua ..]

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Nota di Giuseppe Piccardo

La vicenda oggetto della rilevante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione trae origine dall’emissione di un decreto ingiuntivo, da parte del Tribunale di Genova, a favore di una società finanziaria, per una somma richiesta quali rate insolute, relative a un contratto di finanziamento al consumo, rate comprensive di capitale residuo, interessi di mora e penale da ritardo. Il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento dell’opposizione del debitore, revocava il decreto ingiuntivo opposto concludendo per la vessatorietà delle clausole di cui alle condizioni generali di contratto, che imponevano al debitore il rimborso immediato di tutte le rate scadute e in scadenza, comprensive di capitale e interessi moratori e di due penali, nonché per l’usurarietà degli interessi di mora previsti dal contratto. La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado e la società finanziaria proponeva ricorso per Cassazione. La prima sezione della Suprema Corte, posto che la decisione del ricorso presupponeva la disamina della dibattuta questione dell’applicabilità o meno della disciplina penalistica antiusura agli interessi di mora, rimetteva gli atti al Primo Presidente e quindi, alle Sezioni Unite, al fine di dirimere un contrasto interpretativo inerente una questione di massima di particolare importanza. Il rapporto tra interessi di mora e disciplina antiusura è oggetto di un acceso dibattito interpretativo dottrinale e giurisprudenziale, in quanto gli interessi moratori non sono compresi nella base di calcolo del c.d. TAEGM (Tasso anno effettivo globale medio) e, quindi, nel tasso soglia usurario, parametrato al c.d. TEGM (tasso effettivo globale medio). Secondo una prima tesi, dominante sia in dottrina che in giurisprudenza, la disciplina antiusura riguarderebbe sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori; le argomentazioni a sostegno della suddetta impostazione sono di ordine letterale e di ordine teleologico. L’ar­gomento letterale fa riferimento al disposto dell’articolo 644, co. 4, c.p., relativo alle voci comprese nella valutazione di usurarietà, a livello sia civilistico che penalistico, da leggere in combinato disposto con l’art. 1 del d.l. n. 394/2000, che fa espressamente riferimento agli interessi dovuti a “qualsivoglia titolo”, nonché all’art. 1, co. 3, l. n. 108/1996, che prevede un unico [continua ..]

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