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Legato di usufrutto sostitutivo di legittima e azione di riduzione: precisazioni

Mara Montanino

Cass. civ., Sez. VI, 27 agosto 2020, n. 17861

(…) Il legato sostitutivo rimane soggetto alla norma generale dell’art. 649 c.c., per cui il legato si acquista immediatamente all’apertura della successione, senza bisogno di accettazione, salva tuttavia la facoltà di rinunciarvi. L’incompatibilità, secondo l’intento del legislatore, della vocazione a titolo particolare con il diritto alla quota riservata viene sanzionata subordinando la vocazione a titolo universale al rifiuto del legato (Cass. n. 13785/2004; n. 4883/1996; n. 11288/2007). La domanda di riduzione sarà così respinta se il legittimario, prima della spedizione della causa a sentenza, non dichiari di rinunciare al legato (Cass. n. 19646/2017) o, se si tratti di legato di immobili, non fornisca la prova di averlo rinunziato con la forma dovuta (Cass., S.U., n. 7098/2011). In dottrina è comune l’osservazione che il fatto che l’acquisto del legato avvenga automaticamente non vuol dire che l’accettazione sia inutile o irrilevante. Con l’accettazione, infatti, il legatario fa definitivamente proprio il beneficio del legato e ciò si traduce nella definitività giuridica dell’acquisto, che non è più rinunziabile. Consegue da quanto sopra che se il legatario muore senza avere accettato, la facoltà di rinunziare, quale potere inerente al rapporto successorio in atto (cfr. Cass. n. 1996/2016) non esauritosi con il definitivo conseguimento del legato, passa all’erede. L’applicazione di tale regola al legato sostitutivo comporta che l’erede del legittimario si trova, sotto questo aspetto, nella stessa condizione del legittimario proprio dante causa. Se il dante causa era ancora nella condizione di poter rinunciare al legato, e assolvere all’onere richiesto per poter domandare la riduzione delle disposizioni testamentarie, nella medesima condizione si troverà il suo erede, divenuto titolare iure hereditatis dell’azione di riduzione (art. 557 c.c.). Tanto chiarito non c’è alcuna ragione che possa giustificare la diversa conclusione, costituente l’imprescindibile presupposto dell’intero ragionamento del ricorrente, che tali principi non sarebbero applicabili nel caso in cui il legato sostitutivo abbia ad oggetto l’usufrutto, essendosi il diritto estinto con la morte del legatario. Infatti, con riferimento al legato di usufrutto, non si trasmette all’erede [continua ..]

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Nota di Mara Montanino

Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha riconosciuto all’erede del legittimario – quest’ultimo beneficiario di disposizione testamentaria di un legato in sostituzione di legittima – il potere di rinunziare ad un legato avente ad oggetto un diritto di usufrutto, così assolvendo l’onere richiesto dall’art. 551, co. 2, c.c. per la proposizione dell’azione di riduzione. A nulla rileverebbe, per il Supremo Collegio, l’eccezione posta dal ricorrente a stregua della quale la rinuncia al legato presuppone l’attualità del diritto, escludendosi – quindi – l’applicabilità dell’art 649 c.c.; ciò in quanto l’erede del legatario si troverebbe a succedere non nel diritto di usufrutto (il quale naturalmente si estingue con la morte del titolare) bensì nella medesima posizione giuridica attinente al rapporto successorio: “pertanto spetterà all’erede la scelta, cui allude l’art. 551 c.c., co. 2, tra rendere definitivo il diritto già acquistato dal proprio dante causa, assumendo su di sé i diritti e gli obblighi nascenti dall’estinzione dell’usufrutto o rinunciarvi, assolvendo all’onere cui è subordinata l’azione di riduzioni”. Necessita una breve digressione sulle norme testé richiamate. L’art. 551 c.c. disciplina ipotesi di successione a titolo particolare: autorevole dottrina definisce il legato in sostituzione di legittima quale disposizione testamentaria tacitativa della legittima, sottoposta a condizione risolutiva nel senso cioè che la vocazione testamentaria perde di efficacia qualora il legatario rinunzi al suo diritto[1]5. Il legittimario a favore del quale è disposto un legato in sostituzione di legittima, si troverà quindi al cospetto di una duplice opzione: 1) conseguire il legato, quindi rinunziare al supplemento nel caso di minusvalenza dello stesso rispetto alla quota di legittima a lui spettante salvo – ovviamente – dispensa del testatore (art. 551, co. 1 e 2, c.c.); 2) ritenere lesa la propria quota di legittima, quindi rinunziare al legato e agire in riduzione ex art. 551, co. 2, c.c. Ne viene che il presupposto dell’azione di riduzione sarà la rinunzia al legato. Vertendosi in ipotesi di successione a titolo particolare, diversa è la posizione in cui viene a trovarsi il legatario rispetto [continua ..]

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