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Risarcimento del danno da trasfusione di plasma infetto

Jessica Bianchin

Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2020, n. 8886

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(…) Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 40 e 41 c.p., nonché, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (…). Il motivo è fondato. Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, l’orientamento ormai consolidato di questa Corte conferma la perdurante valenza del principio dell’“all or nothing” in materia di rapporto di causalità materiale. Secondo tale principio, una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (…). Sicuramente contraddittoria è la motivazione del giudice del merito che ha aderito alle consulenze tecniche che hanno accertato che le patologie da cui la (…) era affetta (alterazioni della parete vascolare causate dall’arteriosclerosi, ipertensione, sindrome dismetabolica, uremia terminale e dialisi extracorporea) hanno avuto un ruolo preponderante nel decesso della paziente, ma le stesse consulenze hanno anche riconosciuto un ruolo di concausa nel decesso alla patologia epatica. Pertanto ha errato il giudice del merito là dove ha affermato che “in mancanza di prova che l’emorragia cerebrale che portò a morte la (…) sia dipesa dall’epatite di modesto grado o che l’epatopatia cronica abbia accelerato il decesso della donna”. Tale ratio decidendi non si concilia con quanto dichiarato dal Giudice in merito alle consulenze che hanno riconosciuto un ruolo di concausa nel decesso la patologia epatica. E pertanto tale concausa erroneamente non è stata valutata proprio sulla base della sentenza di questa Corte citata dallo stesso giudicante (Cass. n. 15991/2011) (…). Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. (…). Il motivo è assorbito all’accoglimento del precedente (…). Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 [continua ..]

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Nota di Jessica Bianchin

La questione trae origine dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 13 maggio 2019, numero 8886, in materia di risarcimento del danno per l’evento morte risultante da una combinazione di fattori, di cui uno umano e l’altro naturale (c.d. principio dell’all or nothing). I fatti oggetto della pronuncia in commento avvenivano nel 2005, quando i famigliari della vittima, convenivano in giudizio il Ministero della Salute, dinanzi il Tribunale di Bari, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. La paziente, che già soffriva di diverse patologie, decedeva a seguito di una epatopia cronica HCV, contratta per via di trasfusioni di plasma infetto eseguite tra il 1982 e 1990 presso una clinica ospedaliera. Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo la nullità delle domande attoree per infondatezza e prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le richieste degli eredi per insussistenza del nesso di causalità materiale tra le emotrasfusioni e l’evento morte, perché la donna, come anche accertato dalle consulenze tecniche, era precedentemente affetta da ulteriori patologie che avrebbero avuto un ruolo preponderante nel suo decesso rispetto alla nuova patologia. La questione giuridica affrontata dalla S.C. aveva ad oggetto il rapporto intercorrente tra la condotta colposa dell’ospedale, che cagionava un danno ad un soggetto, e le pregresse patologie invalidanti di quest’ultimo, in quanto concause nella verificazione dell’evento morte. La problematica era quindi quella relativa al procedimento valutativo necessario per accertare il nesso causale tra condotta colposa e l’evento danno, in modo tale da poter conseguentemente valutare quali delle due malattie – quella di cui il paziente era già affetto e quella originata dalla condotta colposa umana – avesse avuto un ruolo preponderante nell’evento morte. Il criterio giuridico da applicarsi ad una simile fattispecie concreta è quello del “All or nothing” secondo cui il nesso tra illecito ed evento sussiste a prescindere dall’esistenza ed entità delle pregresse situazioni patologiche avente valore concausale, ancorché eventualmente preponderante. Una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto nell’ipotesi in cui a concorrere [continua ..]

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