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La reiterazione illegittima dei contratti cd. a termine nel settore scolastico e non configurabilità del diritto al risarcimento del danno

Eugenia Manescalchi

Cass. civ., Sez. IV, 12 febbraio 2020, n. 3472

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(…) Con riguardo alla doglianza relativa alla disparità di trattamento rispetto ai lavoratori che hanno ottenuto una condanna del loro datore di lavoro a causa del ricorso abusivo a contratti a tempo determinato prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015 e che avrebbero potuto, in forza della normativa anteriore, cumulare un risarcimento e il beneficio di un’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Corte di Giustizia ha osservato (punto 44) che “la disparità di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo determinato risultante da una riforma della normativa applicabile non rientra nell’ambito del principio di non discriminazione sancito alla clausola 4 dell’accordo quadro (v. sentenza del 21 novembre 2018, Viejobueno Ibafiez e de la Vara Gonzalez, C-245/17, EU:C:2018:934, punti 50 e 51)”. Ha, quindi, concluso che (p.45) “l’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Ebbene, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza dell’8 maggio 2019, deve essere oggi ribadito (cfr. punto 104 ultima parte della sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016) che la scelta del legislatore di autorizzare il MIUR ad adottare solo per il personale docente il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, non ha affatto lasciato il personale ATA senza tutele. Non è stata, infatti, esclusa la possibilità di immissione in ruolo prevista secondo il sistema previgente e, inoltre, “anche per detto personale opera il Fondo previsto dall’art. 1, comma 132, per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili”. Deve aggiungersi che il Fondo è stato rifinanziato, ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 376, “nella misura di 2 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019” (…). Con la precisazione che l’onere di allegazione e [continua ..]

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Nota di Eugenia Manescalchi

La questione giuridica sulla quale la Cassazione si è pronunciata il 12.02.2020 attiene alla configurabilità o meno di un diritto al risarcimento dei danni in conseguenza dell’utilizzo abusivo di contratti cd. a termine per l’assunzione del personale docente precario, verificatosi prima dell’entrata in vigore della L. 107/2015. La Corte di Giustizia ha avuto modo di chiarire che la clausola n. 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che esclude – per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato – il diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, qualora la predetta trasformazione non sia né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell’anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisca una misura proporzionata per sanzionare tale abuso. Questo perché, rileva la Corte, la suddetta clausola contiene un obiettivo generale, consistente nella prevenzione di questi abusi, lasciando agli Stati membri la scelta dei mezzi per conseguirlo, purché essa non rimetta in discussione l’efficacia pratica dell’accordo quadro; essi dispongono, sul punto, di un potere discrezionale, consistente nel poter scegliere di far ricorso a una o più delle misure elencate in detta clausola, oppure a misure di legge esistenti ed equivalenti, e ciò tenendo conto, nel contempo, delle esigenze di settori specifici e/o di specifiche categorie di lavoratori. Tale orientamento ermeneutico, peraltro conforme alla più recente giurisprudenza costituzionale, trova applicazione nella pronuncia in commento, la quale afferma il principio di diritto secondo cui in presenza di norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, costituisce una misura che non solo sanziona efficacemente tale abuso, ma altresì cancella le conseguenze della [continua ..]

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