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Quote latte: ammissibile la compensazione impropria o atecnica

Alisia Mercurio

Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2020, n. 24325

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(…) Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1241 e seguenti c.c., per avere erroneamente applicato la disciplina della compensazione impropria o atecnica in una situazione in cui non era applicabile la disciplina della compensazione propria, trattandosi di crediti e debiti non legati da vincolo di sinallagmaticità e relativi a rapporti e periodi diversi. Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 1246, n. 3, c.c. e 3, comma 5-duodecies, del d.l. 9 settembre 2005, n. 182, conv. in legge 11 novembre 2005, n. 231, che prevede che i diritti aventi ad oggetto i contributi PAC non sono pignorabili né, dunque, compensabili per effetto di (presunti) controcrediti fatti valere nei confronti degli imprenditori agricoli inadempienti. Il quarto motivo, articolato in diversi sottomotivi, denuncia violazione e falsa applicazione dei Regolamenti CE n. 1663 del 1995, n. 1290 del 2005 e dell’art. 8 del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con legge 9 aprile 2009, n. 33, come interpretati nel senso di ritenere l’esistenza di un rapporto giuridico unitario tra ciascun produttore agricolo e l’Unione europea, nell’ambito delle misure di finanziamento della politica agricola europea. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati (…) Non è fondata l’obiezione, sollevata dall’Azienda ricorrente, secondo cui la compensazione non avrebbe potuto operare nella specie, in quanto avrebbe dovuto essere fatta valere in giudizio, in via di compensazione, un credito che doveva essere accertato da una giurisdizione diversa, atteso che la ricorrente non ha nemmeno allegato la pendenza di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, sicché la sua contestazione del controcredito è rimasta su un piano di mera astrattezza. Né è fondata l’ulteriore obiezione secondo cui l’organismo pagatore non avrebbe potuto porre in compensazione il debito per prelievo supplementare poiché debitori del medesimo prelievo sarebbero solo gli Stati membri e non i produttori. Ed infatti è significativo l’art. 79 del Reg. CE n. 1234 del 2007, secondo il quale «i produttori sono debitori verso lo stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto (...) per il semplice fatto di avere superato le rispettive quote di cui dispongono» (…). A questo punto è [continua ..]

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Nota di Alisia Mercurio

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’ammissibilità della c.d. compensazione impropria o atecnica tra il credito dell’agricoltore a titolo di contributi PAC (Politica Agricola Comune) e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte. I giudici richiamano la normativa eurounitaria in materia e, in particolare, i Regolamenti CE n. 1034 del 2008, terzo “considerando”, e n. 885 del 2006, art. 5 ter, che rimettono agli Stati membri di accertare il debito “in conformità della legislazione nazionale”, cui consegue necessariamente la deduzione degli “importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario”. Inoltre, osservano gli ermellini che la legislazione nazionale conferisce all’amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte e che la compensazione impropria è prevista anche nell’ordinamento nazionale per cui non vi è ragione di escluderla solo perché definita come “compensazione comunitaria finanziaria”. Di conseguenza affermano che la compensazione, attuata mediante il predetto meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore, è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie affinché l’imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno superato le quote di cui dispongono. In linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la Suprema Corte qualifica il regime dei contributi previsti per la PAC come un sistema complesso che prevede l’attribuzione agli agricoltori di diverse forme di aiuto, ma che, contemporaneamente, impone una serie di vincoli per un corretto sviluppo dell’agricoltura. Il regime delle quote latte è parte della PAC e costituisce uno dei maggiori debiti in capo ai produttori agricoli, i quali sono tenuti al pagamento di un contributo per il superamento dei limiti quantitativi nazionali. Uno dei mezzi per attuare il prelievo supplementare è costituito dalla compensazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale in sede di erogazione dei contributi all’agricoltura. Invero, il meccanismo della PAC si fonda su un rapporto unico e prevede un regime unico di pagamenti diretti degli aiuti. In tale ambito la compensazione si pone come [continua ..]

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