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Coniuge divorziato convivente di fatto e diritto all´assegno divorzile: rimessione alle S.U.

Beatrice Montagna

(Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2020, n. 28995)

(…) La ricorrente deduce la violazione relativa all’ascolto obbligatorio del minore, quando il giudice del merito sia chiamato a determinarsi su affido e modalità di visita (…) La ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 10, della legge n. 898 del 1970, nella parte in cui la Corte di appello di Venezia si era espressa nel senso che, “la semplice convivenza more uxorio con altra persona provochi, senza alcuna valutazione discrezionale del giudice, l’immediata soppressione dell’assegno di divorzile” (…) Si sollecita questa Corte di cassazione a rimeditare l’orientamento recentemente espresso e secondo il quale l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, determina la decadenza dall’assegno divorzile senza possibilità per il giudicante di ponderare i redditi dei coniugi al fine di stabilire, comunque, dell’indicata posta una misura. L’indicato automatismo, risultando altrimenti in contrasto con la lettera della norma, andrebbe riferito al solo, e diverso, caso delle nuove nozze (…) La scelta effettuata dal legislatore nella distinta materia delle convivenze di cui alla legge n. 76 del 2016, di riconoscere tutela economica limitata ad un assegno alimentare, risponde a regole diverse da quelle proprie del matrimonio sia in relazione al contributo al mantenimento che all’assegno di divorzio (…) La questione sottesa all’illustrato motivo rientra tra quelle di massima di particolare importanza, a norma dell’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ., offrendo essa occasione, ritiene questo Collegio, per rimeditare, rimodulandolo nella soluzione da offrirsi, l’indirizzo più recentemente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, da cui qui si dissente, sull’incidenza che l’instaurazione della convivenza di fatto con un terzo ha sul diritto dell’ex coniuge, economicamente più debole, all’assegno di divorzio. Appare pertanto necessario investire della questione il Primo Presidente perché valuti l’opportunità di rimetterne l’esame alle Sezioni Unite (…) In applicazione del principio dell’auto-responsabilità la persona mette in conto quale esito della scelta compiuta, con il rischio di una cessazione della nuova convivenza, il venir meno dell’assegno [continua ..]

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Nota di Beatrice Montagna

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria in epigrafe, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione e per la soluzione delle questioni di massima importanza ex art. 374, co. 2, c.p.c., concernenti la conservazione del diritto all’assegno divorzile nel caso di instaurazione di una nuova famiglia di fatto da parte del beneficiario. Il Tribunale di Venezia dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico dell’ex marito l’obbligo di versare un assegno mensile all’ex coniuge economicamente più debole, nonché quello di contribuire al mantenimento dei figli. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell’impugnazione, respingeva la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile proposta dall’ex moglie, avendo costei instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno, da cui aveva avuto una figlia. Tuttavia, l’ex moglie nei nove anni di durata del matrimonio aveva rinunciato all’attività professionale-lavorativa per dedicarsi interamente ai figli e, non essendo più in età per reperire lavoro, viveva dell’assegno divorzile. Talché, l’ex moglie ricorreva per la cassazione della sentenza di appello. Tra le questioni introdotte dal ricorso, viene in rilievo quella concernente la “disciplina applicabile all’assegno di divorzio là dove il coniuge che ne benefici abbia instaurato una convivenza con un terzo, dovendosi, partitamente, stabilire se l’effetto estintivo previsto dall’art. 5, comma 10, della legge n. 898 del 1970 nel caso di nuove nozze del beneficiario trovi applicazione, e per quali contenuti e limiti, nella distinta ipotesi della famiglia di fatto”. Si offre in tal modo l’occasione per rimeditare il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sull’incidenza dell’instaurazione della convivenza di fatto con un terzo sul diritto dell’ex coniuge, economicamente più debole, all’assegno di divorzio. In particolare, tale orientamento, abbandonando la precedente impostazione maggioritaria fondata sulla quiescenza dell’assegno divorzile nel corso della nuova convivenza more uxorio [1], attribuisce dignità piena alla famiglia di fatto che, in [continua ..]

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