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Nelle adozioni tra maggiorenni il divario di 18 anni ex art. 291 c.c. deve essere letto alla luce dell´art. 30 Cost.

Michele Emanuele Leo

Con il primo motivo, in via preliminare, si denunzia l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c., nella parte in cui non consente al giudice discrezionalità e deroghe al limite del divario di età tra adottante ed adottato imposto in 18 anni, in violazione degli artt. 2, 3, 10 e 30 Cost. I ricorrenti chiedono, pertanto, che il collegio sollevi la questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 c.c. nella parte in cui contempla la differenza minima di età di 18 anni tra adottante ed adottato (…). Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.) per mancata disapplicazione dell’art. 291 c.c. perché in contrasto con le richiamate norme comunitarie e sovranazionali. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.) e omesso esame di un punto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360, co. 1, n. 5) dato dallo spirito di unità famigliare su cui l’adozione è fondata. Al riguardo, i ricorrenti lamentano che i giudici di primo e secondo grado, nel decidere la domanda di adozione di maggiorenne, non hanno tenuto in considerazione né le eccezioni di diritto circa l’applicazione dell’art. 291 e ss. c.c. con riferimento ai recenti sviluppi giurisprudenziali (che fanno seguito a un mutamento della coscienza sociale in materia familiare), né le dichiarazioni rese in udienza dalla madre dell’adottanda, e dalla sorella minorenne (figlia dell’adottante e sorella uterina dell’adottanda). Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.), con conseguente irragionevole disparità di trattamento tra maggiorenni (art. 291 c.c.) e minorenni (art. 44, primo comma, lettera b, della legge 4 maggio 1983, n. 184). Al riguardo, i ricorrenti espongono che l’adozione di minori è istituto affine alla adozione di maggiorenne, in quanto mira a consolidare l’unità familiare nelle famiglie allargate, sempre più frequenti nel contesto sociale odierno. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti con il primo motivo del ricorso. Può dunque affermarsi che si sia formato un diritto vivente che legittima [continua ..]

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Nota di Michele Emanuele Leo

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione analizza l’art. 291 c.c. che fra altri requisiti, consente l’adozione a chi supera di almeno “diciotto anni l’età di coloro che intendono adottare”. Già la Corte Costituzionale con la sentenza n. 557/88 dichiarò l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consentiva l’adozione a persone con discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. Successivamente, con sentenza n. 245/2004 dichiarò illegittima la detta disposizione normativa nella parte in cui non prevedeva che l’adozione dei maggiorenni non potesse essere pronunciata in presenza di figli naturali riconosciuti dall’adottante o se maggiorenni non consenzienti. Di recente, il Supremo Collegio si è soffermato sul limite di età. Di seguito i tratti salienti della vicenda: Tizio adiva il Tribunale chiedendo di adottare la figlia della propria compagna convivente, provando di averla cresciuta come figlia propria da quando la stessa era rimasta orfana del padre all’età di sei anni. In prima istanza veniva rigettava la domanda in assenza del divario minimo di età previsto dalla legge senza alcuna considerazione dell’instaurato vincolo affettivo. Tizio, allora, impugnava il provvedimento dinanzi alla Corte d’Appello che parimenti respingeva il reclamo confermando l’applicazione dell’art. 291 c.c., in quanto nessuna ragione speciale avrebbe potuto derogare l’intervallo minimo di età, riportandosi a quanto statuito dalla Corte Costituzionale in relazione alle differenze intercorrenti con l’adozione dei minori. I soccombenti spiegavano ricorso per Cassazione sollevando anche motivi di illegittimità costituzionale ex artt. 2, 3, 10 per violazione degli artt. 8 CEDU e 30 Cost. Il Supremo Collegio si pronunciava prima con ordinanza interlocutoria sulla questione di legittimità costituzionale, per poi scendere nel merito della questione. Fra i motivi di doglianza i ricorrenti eccepivano: la falsa applicazione delle norme di diritto sulla differenza fra adozione di minori e di maggiorenni e l’omesso esame di un punto decisivo per il giudizio quale l’unità familiare, fondamento dell’adozione. Il Supremo Collegio, preliminarmente disattendendo la questione di illegittimità costituzionale, ha sottolineato come nel [continua ..]

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