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Violazione dell´affidamento da parte della P.A.: configurabilità della responsabilità da contatto sociale. Giurisdizione appartenente al giudice ordinario

Laura Spotorno

Cass. civ., Sez. un., 28 aprile 2020, n. 8236

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L’Amministrazione comunale deduce che, ai sensi degli artt. 30 e 133 c.p.a., anche in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 2-bis, la controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo per essere riconducibile alla giurisdizione esclusiva del medesimo sotto due autonomi profili. Sotto un primo profilo, si argomenta che, mancando un provvedimento positivo dell’Amministrazione comunale idoneo a giustificare un qualsiasi legittimo affidamento della società attrice, la doglianza di quest’ultima sarebbe in definitiva riconducibile alla mera violazione dei termini procedimentali. Donde la qualificazione della domanda come domanda di risarcimento del danno da ritardo, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 133, lett. a), n. 1 c.p.a., che, appunto, attribuisce a tale giurisdizione esclusiva “le controversie in materia di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo”. Sotto un secondo profilo il Comune argomenta che la controversia rientrerebbe nella materia di edilizia ed urbanistica, attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 1, comma 1, lett. f), c.p.a. Il Comune poi nega la riconducibilità della fattispecie ai principi enunciati da questa Sezione Unite nell’ordinanza 6594/2011, sottolineando come, nella specie, nessun titolo abilitativo fosse mai stato rilasciato alla società attrice e, quindi, nessun affidamento potesse essere sorto in capo alla medesima. La OMISSIS contesta le argomentazioni dell’Amministra­zione ricorrente e sostiene che la giurisdizione sulla presente controversia apparterrebbe al giudice ordinario perché l’oggetto della domanda da lei proposta è costituito dal risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto dell’affi­damento ingenerato dai provvedimenti favorevoli e dalle rassicurazioni fornite dall’Ammini­strazione municipale. Ad avviso della controricorrente la presente fattispecie sarebbe riconducibile nell’ambito dei principi espressi nella ordinanza di queste Sezioni Unite [continua ..]

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Nota di Laura Spotorno

L’ordinanza in commento prende spunto da una vicenda riguardante la richiesta di risarcimento dei danni da liquidare a mezzo C.T.U., ovvero in via equitativa, presentata davanti al Giudice Ordinario (d’ora in poi G.O.), da parte di una Società attiva nell’ambito delle costruzioni alberghiere. Tale società aveva, dal 2012 fino al 2016 avviato, con il Comune di Lignano Sabbiadoro, un intenso rapporto di collaborazione volto ad ottenere, da quest’ultimo, il permesso per la costruzione di un albergo su un terreno di proprietà della Società stessa. Nonostante la fattiva collaborazione tra il Comune e la Società, nonché numerose rassicurazioni da parte del Comune sul buon esito della pratica avviata dalla stessa (circostanza, questa che ingenererà nella società l’aspettativa ad ottenere il permesso a costruire), la Società, evidentemente stremata dalle continue richieste di integrazione di documentazione e dai continui rinvii da parte del Comune, decideva di adire le vie legali, presentando la propria domanda davanti al G.O. Il Comune, costituendosi in giudizio, resisteva alla domanda di parte attrice e sollevava in via preliminare l’eccezione del difetto di giurisdizione del G.O. Successivamente, con ricorso, parte convenuta proponeva regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., chiedendo che venisse dichiarata la giurisdizione del Giudice Amministrativo. La causa veniva discussa in Camera di Consiglio e il Procuratore Generale concludeva per la declaratoria della giurisdizione, a favore del Giudice Amministrativo. La Suprema Corte, analizzate le contrapposte posizioni delle parti e le rispettive argomentazioni, circoscrive con precisione il perimetro della sua decisione, partendo dal dettato dell’art. 386 c.p.c. Tale articolo, nel suo primo [continua ..]

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