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L´uso volontario di alcool o stupefacenti incide sulla configurazione della violenza sessuale, ma non anche dell´aggravante ex art. 609-ter c. 1 n. 2 c.p.

Maria Elena Orlandini

(Cass. Pen., Sez. III, 24 marzo 2020, n. 10596)

“2. La questione posta dal ricorrente ha ad oggetto l’individuazione delle condizioni per la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2, e, precisamente, se detta aggravante possa essere ritenuta integrata anche in caso di assunzione di sostanza alcolica o stupefacente non provocata o agevolata dall’autore o dagli autori del reato di violenza sessuale. 2.1. Appare utile premettere che la situazione di approfittamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche da parte della vittima, avvenuta per libera iniziativa della stessa, o comunque per causa non imputabili all’agente, è ritenuta idonea ad integrare il reato di violenza sessuale. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, tra le condizioni di “inferiorità psichica o fisica”, previste dall’art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, rientrano anche quelle determinate dalla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti (…). Tuttavia, questa conclusione non può implicare la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2. In questo senso, in effetti, risulta orientata la giurisprudenza di legittimità. (…) Soprattutto, recenti pronunce hanno espressamente precisato che “l’uso delle sostanze alcoliche deve essere (...) necessariamente strumentale alla violenza sessuale, ovvero deve essere il soggetto attivo del reato che usa l’alcol per la violenza, somministrandolo alla vittima; invece l’uso volontario incide sì, ma non anche sulla sussistenza dell’aggravante” (…). La soluzione secondo cui, ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2, l’uso delle sostanze alcoliche o stupefacenti debba dipendere da un’attività di somministrazione la quale sia stata effettuata o agevolata dall’agente e risulti funzionalmente diretta alla realizzazione degli atti sessuali sembra imporsi per un duplice ordine di ragioni. Invero, soccorrono argomenti letterali e sistematici. Precisamente, l’art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2, ha riguardo ai “fatti di cui all’art. 609 bis (...) commessi: (...) 2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona [continua ..]

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Nota di Maria Elena Orlandini

La sentenza in epigrafe ha ad oggetto il procedimento penale nel quale l’imputato veniva condannato, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, per i reati di violenza sessuale aggravato dall’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, nonché del reato di sottrazione consensuale di minorenne. Il ricorrente censurava la sentenza della Corte d’Appello in ordine alla presunta illegittimità dell’aggravante “dell’aver indotto la minore all’uso di sostanza stupefacente”, con riferimento agli art. 609 bis co. 1 e 2, 609 ter co.1, n. 2 c.p.; a norma dell’art. 606 co. 1 lett b) c.p.p., in quanto il fatto non avveniva contro la volontà della minore: quest’ultima, difatti, assumeva la sostanza stupefacente che le veniva offerta, senza costrizione alcuna, da un’altra persona, in un contesto appena precedente al rapporto sessuale. I giudici della Suprema Corte di Cassazione ritenevano fondato il motivo del ricorso e ne chiarivano la ratio sottesa alla mancata configurazione dell’aggravante, anche nel caso in cui l’assunzione di stupefacenti non provocata e non agevolata dall’autore – o autori – del reato di violenza sessuale. Sul punto, gli Ermellini in ossequio ad un precedente orientamento giurisprudenziale chiarivano che la situazione di “approfittamento”, derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti – o alcoliche – da parte della vittima, – nonostante fosse avvenuta per “libera iniziativa della stessa” o per cause non imputabili all’agente – era idonea ad integrare il reato di violenza sessuale: difatti, tra le condizioni di inferiorità psichiche e fisiche” ex art. 609 bis c.p. vi è anche la volontaria assunzione, da parte della vittima, di sostanze alcoliche e stupefacenti, in quanto facilmente “strumentalizzabile per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente”. Parimenti dalla strumentalizzazione della condizione della vittima non ne deriva, necessariamente, la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 609 ter co. 1, n. 2, c.p.: sulla circostanza aggravante la giurisprudenza è unanime nel configurarla allorquando l’assunzione delle sostanze stupefacenti e/o alcoliche è stata indotta direttamente dall’autore del reato di violenza sessuale, affermando che “l’uso delle [continua ..]

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